colare disposizione che veramente, come notato in precedenza, una della principali fonti di denaro liquido erano i prestatori ebraici, anche nel caso in cui i cittadini non si fossero rivolti direttamente ai 'banchieri', questo rapporto veniva instaurato direttamente dall'autorità.
Si cercò di regolamentare questa situazione, tant'è che il 31 agosto 1451 (104) si decise di fissare alcuni punti: gli incanti dei « pignera que reposita sunt et reponantur ad Cameram pignerum terre Creme penes incantatores et datiarios datii dicte camere » dovevano essere fatti pubblicamente, alla presenza di un rappresentante del podestà, di un notaio del banco e di un ragioniere del comune. Se non si fossero rispettate queste norme e soprattutto se non ne fosse stato fatto un proclama pubblico, gli incantatori avrebbero perso il pegno e pagato in più 25 ducati d'oro per ogni vendita omessa.
Si richiese una ulteriore regolamentazione, con provvedimento del 21 ottobre 1451 (105) si chiariva che gli incanti avrebbero dovuto avere inizio il sabato seguente, cioè il 23 ottobre, e continuare così di seguito. L'incanto doveva necessariamente aver luogo (od almeno iniziare) il primo sabato seguente alla scadenza degli otto giorni dal pignoramento; era prevista una pena di 32 soldi per ogni incanto omesso.
Si può considerare a questo punto che, data la rapidità con cui si richiedeva l'incanto, le autorità avessero una notevole urgenza di disporre di capitali; il fatto che si insistesse sulla pubblicità dell'incanto e sulla pena per le omissioni indica chiaramente che dovevano essere assai numerosi i soprusi.
Questi rapporti tra Ebrei e Camera dei pegni del Comune durarono a lungo; una ducale del 1° ottobre del 1452 (106) autorizzò nuovamente il pignoramento dei beni « quia multi sunt retrogradi in solvendis debitis eorum tallearum et alliorum onerum in comuni Creme incombentium ». Il bene pignorato doveva essere riscattato entro due giorni (non più otto !) dal proprietario; se, per mancanza di denaro o per inadempienza non veniva riscosso poteva, a giudizio del debitore, essere posto direttamente all'incanto o posto ad usura presso gli ebrei. Se l'interessato non esprimeva il proprio parere, il console, o chi per lui avesse operato il pignoramento, poteva scegliere la sorte del pegno. Si può comunque avanzare l'ipotesi, anche se non verificabile, che molti dei beni messi all'incanto cadessero ancora in mano ebrea, dato che il pagamento doveva essere fatto in denaro liquido.
L'attività di pignoramento di beni e la successiva messa all'incanto fu certamente rilevante e costituì per gli ufficiali incaricati di ciò una notevole fonte di guadagno non lecito.
La situazione divenne evidentemente insostituibile verso il 1479, tant'è vero che in questo anno si decise da parte del Comune (107) di giungere ad una regolamentazione dell'operato della Camera dei pegni. Si elessero quattro cittadini che, insieme con il Rettore della città e i provvisori dessero forma ai capitoli che sembrassero loro opportuni « ad providendum capitalis et inconvenientis que quotidie fiunt pro pigneribus debitorum que portantur ad camera
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(104) Reg. Provisioni, I, f. LXXXI r.
(105) Reg. Provisioni, I, f. LXXXVII r.
(106) Reg. Ducali, I, f. CXLVI r.
(107) Reg. Provisioni, VIII, f. CVIII r. - CVIIII r.
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