alla nomina di Franceschinus de Terno (90) Janinus de Placentia e Antonellus de Lollo. Le trattative sfociarono nella proposta, da parte del Consiglio, della accettazione degli Ebrei con due clausole: essi avrebbero dovuto portare il segno distintivo cioè « signum o super vestibus ... drappi gialdi seu crocci colorum » e mutuare ad usura per un massimo di denari 4 imperiali per ogni lira al mese, cioè circa al 20% (91). Gli Ebrei avevano otto giorni per decidere se accettare o meno le condizioni poste, che erano limitative sia della loro libertà sia dei loro interessi.
La questione del segno distintivo si colloca in un problema più ampio che concerne l'inserimento degli Ebrei nelle comunità cittadine come realmente facenti parte di esse o come estranei. Ora, benché il Colorni (92) abbia dimostrato che gli Ebrei godevano del diritto di cittadinanza, risulta però altrettanto chiaro che si operò sempre una discriminazione.
L'Italia, come abbiamo già avuto occasione di notare, era una meta ambita, poiché gli Ebrei vi ricevevano un trattamento di favore, tanto è vero che solo qui si verificarono casi di esenzione dal porta[to]re il segno distintivo (93). In genere si giunse ad una maggiore rigidità da parte delle autorità del momento in cui stava per operarsi una fusione tra le due popolazioni; ad esempio quando il grado di agiatezza (intendendo con questo anche l'assimilazione di determinate abitudini, modi di vestire, ecc.) raggiunto dagli Ebrei non permetteva i distinguerli a prima vista dai cristiani. La tendenza ad operare questa scissione, motivata, nonostante tutto, dal considerare gli Ebrei come 'diversi' (il solo motivo religioso poteva bastare a creare un abisso), si accentuò sempre di più sotto l'influsso della Riforma e della Controriforma; si giunse nel sec. XVI alla costituzione dei ghetti, anche se già da tempo si relegavano gli Ebrei in determinate zone della città.
Orbene, gli Ebrei cremaschi lottarono per non dover cedere alla imposizione del segno distintivo; ma il consiglio generale si mostrò inflessibile. Il 4 novembre (94), fu bocciata anche la proposta di alzare, rispetto a quanto proposto, l'interesse a 5 denari per lira al mese, cioè il 25% annuo.
Le trattative si arenarono perché gli Ebrei non volevano a nessun costo cedere su quest'ultimo punto; la situazione era assai difficile. I cittadini premevano affinché fosse riconcessa la condotta alle condizioni poste dagli Ebrei, si fecero interpreti di questo malcontento Redulfus de Alferiis e Beltraminus Cuxatrus, doctor (95): «quod non potuerunt necessitatibus providere ... pro recuperandis mutuo pecuniis pro debitis et aliis occaxionibus et negotiis », ciò con grave danno dei cittadini e del comune stesso (96). Si dovette cedere
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(90) Era stato confinato nel 1426 come 'guelfo' appartenente alla fazione dei Benzoni (PIETRO DA TERNO, op. cit., p. 184).
(91) Reg. Provisioni, III, f. LXXX v., 8 luglio 1459. Lo stesso giorno fu eletto un nuovo ufficiale sopra i beni incantati dagli Ebrei, Jahannes de Capitaneis.
(92) V. COLORNI, Legge ebraica e leggi locali, Milano, 1945.
(93) L. POLIAKOV, op. cit., p. 181 ss.
(94) Reg. Provisioni, III, f. LXXXXIII r.
(95) F. SFORZA BENVENUTI, op. cit., pp. 274-275; «Per dottrina si distinse Beltramino Cusadro, dottore in legge, che i marchesi di Mantova e i duchi di Ferrara onorarono di importantissimi incarichi ... ».
(96) Reg. Provisioni, III, f. CV r., 10 febbraio 1460.
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