Le nuove regole del 1479

 

Il Consiglio decise invece di scegliere tra due partiti diversi: o eleggere cinque cittadini che, nel mese di gennaio del 1479, cercassero altrove Ebrei che accettassero di «mutuare ad usuram » al tasso minore possibile, o, salva restando l'elezione dei cinque cittadini, si affidasse a questi l'incarico di sostituire Salomone ed Isacco, titolari dei due banchi, solo nel caso in cui si fossero reperiti Ebrei disposti a prestare ad un tasso inferiore. La votazione fu a favore del secondo, per un breve scarto di voti.

Furono eletti (117): Petrus de Benzonibus, d. Tomaxus de Zurlis Baptista de Terno. Cristoforus de Caneparis e Marcus de La Nuce (118)

Nel febbraio del 1479 si accettarono nuovamente Salomone ed Isacco, però non nuovi patti, sempre più restrittivi dei diritti da loro goduti in precedenza (119). Anzitutto, se la comunità avesse avuto bisogno di denari, essi sarebbero stati costretti a prestare, senza interesse, per un massimo di sei mesi, fino a 200 ducati d'oro. Il censo veniva considerato nel modo seguente: non si richiedeva il pagamento diretto, bensì la detrazione della metà del credito di 200 ducati cui abbisogna il Comune per pagare « guastatores tunc in patria serventes». Si accettava l'usura massima di 25 lire su 100 per ogni anno; l'interesse doveva essere calcolato solo sui giorni reali di prestito. Inoltre se si fosse verificato un aumento del tasso o dei giorni, essi sarebbero stati costretti a pagare alle persone interessate il quintuplo del sovrappiù.

Il 10 marzo dello stesso anno si decise definitivamente la questione; il censo veniva specificato in lire 80 annue, salvo restando le condizioni di pagamento precedentemente affermate, il tasso era del 25%, mentre per i giorni si discussero le eccezioni sollevate dagli Ebrei. Dato che essi chiedevano che per il primo mese fosse concessa la riscossione di tutto l'interesse, il consigliere, Manfredus de Licinis, legum doctor, propose un compromesso che fu accettato: i giorni inferiori alla quindicina furono rapportati a quindici, poi il conteggio avveniva giorno per giorno.

Ma il fatto nuovo si riscontra esaminando la ducale del 7 marzo 1479 (120) e parallelamente la provvisione di cui stiamo trattando: infatti in ambedue viene dichiarato che la concessione ufficiale fatta agli Ebrei è di «stare ec habi. tare cum eorum familiis ... in terra Creme » ma non quella di mutuare ad usura. Infatti non si doveva pensare che « datam fuisse ipsis ebreis licentiam ut sub usuris mutuent ». Certo, nel caso in cui « ipsos ebreos dicto durante decennio sub usuris dare contingant > lo avrebbero dovuto fare alle condizioni predette.

Si comprende chiaramente che la campagna antifeneratizia e antiebraica cominciava a realizzare i suoi intenti ed erano ormai finiti i tempi in cui l'ebreo era accettato e richiesto dalle autorità; d'altra parte altrettanto chiaramente è espressa la necessità di avere dei prestatori ebraici, per cui se ufficialmente non si concedeva la licenza, si fissavano però ufficialmente i limiti e la regolamentazione del prestito.


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(117) Reg. Provisioni, VIII, f. LXXX v.

(118) Appartenevano ovviamente alle più influenti famiglie cremasche. Di alcuni essi abbiamo parlato precedentemente a proposito della Camera dei Pegni.

(119) Reg. Provisioni, VIII, f. CI r.-V. (120) Reg. Ducali, I, f. CXCIV v.


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