Fine

 

era concesso fino a sei mesi, dopo di che veniva fatto un pubblico incanto secondo le norme osservate per la Camera dei Pegni. Naturalmente ci si doveva prima accertare che il prestito fosse fatto a persone realmente bisognose e per motivi seri, per cui era escluso il gioco.

E' evidente che tutte queste restrizioni (e ve ne sarebbero ancora molte relative all'impiego dei capitali o dei pegni), non consentivano al nuovo di sostituirsi alla funzione dei prestatori ebraici.

Per questo motivo la comunità ebraica in Crema continuò a sopravvivere nonostante le mutate condizioni in cui i suoi componenti si trovarono ad agire e le continue condanne da parte delle autorità cremasche e veneziane (157).


GIULIANA ALBINI MANTOVANI


(< pagina precedente)


___________________________________________________________________

(157) Reg. Provisioni, X, f. CCLIV, 26 maggio 1496 ; Reg. Provisioni, X, f. CCLX V.. 9 giugno 1496; Reg. Provisioni, XI, f. XXVIII v., 7 gennaio 1498; Reg. Provisioni. XI, f. XXXIX r., 4 marzo 1498 ; Reg. Provisioni, XI, f. CLIV r.-CLV v., 12 novembre 1500; Registro Ducali, I, CCX v., 7 aprile 1502 ; Registro Ducali, I, CCVIII r.-V., 15 marzo 1499.


Il funzionamento del Monte di Pietà

 

Il funzionamento del Monte di Pietà di Crema può essere ricavato attraverso i capitoli approvati dal Consiglio comunale di Crema, in data 27 maggio 1496 (155) e confermati dal governo veneziano con lettera ducale del 12 luglio 1496 (156).


Gli ufficiali che si occupavano del funzionamento del Monte erano i governanti, il massaro ed il notaio. I governanti erano coloro che dovevano preoccuparsi del buon andamento del Monte, controllando che il denaro fosse dispensato giustamente (Cap. II - Compito dei governanti del Monte); erano scelti in modo singolare (Cap. I. Come si debbano eleggere i governatori del Monte), ma dovevano appartenere senza dubbio ai ceti abbienti, dato che in pratica l'elezione avveniva da parte del Consiglio generale. Ogni porta della città doveva presentare 37 candidati, per un totale di 148 uomini; i loro nomi venivano 'imbissolati' quattro per volta, uno per ogni porta; ogni anno ne era estratti a sorte tre (le 'bissole' erano conservate fino ad esaurimento nella cassa del Monte di Pietà, le cui chiavi, in numero di tre, erano conservate dal rettore, dal vicario del vescovo di Piacenza e dal padre guardiano di S. Bernardino). Le dodici persone così elette duravano in carica per quattro mesi, ogni gruppo di quattro.

La carica più importante era quella di massaro del Monte (Cap. III . Come si deve eleggere il Massaro ed il notaio e gli obblighi e i compiti del massaro), perché in pratica a lui era affidato il funzionamento dell'ente, pur sotto il controllo dei governatori, cui doveva rendere conto dell'operato ogni volta che ne fosse stato richiesto.

La condizione per ottenere tale incarico era di dare una garanzia per 500 ducati e l'elezione era affidata al rettore della città. Il massaro durava in carica per un anno, coadiuvato, se necessario, da una persona di fiducia. Era praticamente responsabile di qualunque cosa, dalla conservazione del capitale alla vendita all'incanto dei pegni non riscossi e doveva di tutto render conto al termine del suo mandato.

Il notaio (Cap. IV. Officio del notaio del Monte) aveva praticamente funzione di controllo soprattutto della legalità dei libri del Monte, che contenevano la registrazione di tutte le operazioni, di prestito, vendita, manutenzione, depositi, lasciti (Cap. IV - Dei libri del Monte).

In origine il Monte non aveva una sede fissa e la cassa, contenente i denari, era depositata presso un « zentil homo » (Cap. VII - Modo di conservare i dinari del Monte), ma si sentì subito la necessità di avere una casa (Cap. XV - Cassa e luogo del Monte) adatta e sicura, che, in quanto considerata luogo sacro, non poteva in alcun modo essere profanata da canti suoni, giochi o altre azioni illecite.

Per il primo anno di vita del Monte non poteva essere prestato più di un ducato per famiglia, poi si sarebbe potuto aumentare fino a quattro in relazione all'aumento del capitale del Monte (Cap. V. Modo da usare nel prestare denari e a quali persone e quale somma per volta si debba prestare). Il valore del pegno doveva superare almeno di un terzo la somma prestata; il prestito


(< pagina precedente)

(pagina seguente >)

______________________________________________________________


(155) Reg. Provisioni, X, f. CCLIV V.-CCLXI r. 

(156) Reg. Ducali, I, f. CCIII v.


La plebe e il Monte di Pietà

 

era dunque con molta probabilità favorita dal potere pubblico in quanto avrebbe garantito il rifornimento delle casse pubbliche, diminuendo la economica degli Ebrei. Da tempo infatti, come si è visto, l'atteggiamento tenuto dalle autorità nei loro confronti era ambiguo e testimoniava un mutamento degli interessi che in origine avevano fatto coincidere la ‘politica’ ebraica e quella del comune: è quanto risulta dalle disposizioni sopra esaminate del 1479, per le quali gli Ebrei non ebbero più la concessione ufficiale della condotta, benché la loro attività feneratizia fosse regolamentata; in si ricordi l'espulsione di quelli di loro che non appartenevano alle famiglie prestatori di denaro.

Si tentava quindi di indebolire il loro potere, anche se, salvo restando i proclami ufficiali, in fondo non venivano prese posizioni intransigenti contro i più influenti. Del resto la familiarità esistente tra cremaschi altolocati ed Ebrei è documentata da un brano, riportato dal Benvenuti (151), di una predica che Bernardino da Feltre tenne in Crema nel 1493.

Naturalmente la costituzione dei Monti di Pietà incontrò grande favore tra le plebi che parteciparono anch'esse, nei limiti delle loro possibilità, alla formazione del patrimonio iniziale. Il Terno (152) porta una testimonianza che ci pare significativa del clima di fervore religioso e odio antiebraico in cui ebbe vita il Monte a Crema. Stando ai dati riportati sembrerebbe assai rilevante la partecipazione popolare; ma (153) molto spesso i cronisti hanno esagerato e certamente i fondi del Monte dovettero molto di più ai finanziamenti, laici ed ecclesiastici, o ai prestiti senza interessi, fatti da persone altolocate o addirittura dagli stessi Ebrei (154), che alle offerte popolari.



(< pagina precedente) (pagina seguente >)

___________________________________________________________________


(151) F. SFORZA BENVENUTI, op. cit., vol. I, p. 296, doc. C. « Ma è pur vero che le leggi canoniche espressamente proibiscono l'assidua dimestichezza e familiarità con gli ebrei, il farsi medicare da loro, l'andare ai loro conviti ; eppure qui in Crema Leone ebreo ha tenuto corte bandita otto giorni continui per le nozze del suo figliolo e tanti e tanti sono stati a' suoi conviti, alle sue feste, a' suoi balli, a' suoi giuochi : e ognuno oggi liberamente nelle sue infermità si serve di medici ebrei : come posso io tacere e passare sotto silenzio queste cose ? ».

(152) P. DA TERNO, op. cit., p. 244 ss. «L'anno 1496 al sancto Monte di Pietà si dete principio, procurando Frate Michele de Aquis dil ordine de' Zocholanti, el segondo giuorno de giugno solemnitade dil corpo di Cristo, fu la prima offerta tratta da tute le Arte Stati et gradi di tuta la terra, et ciaschuno offereva separatamenti, talmenti chel si trasse lire 2000 imperiali computando ogni cosa : fatto questo principio, ordinarono nela tera quatro offerte da essere fatte dale quatro porte, in diversi giuorni ; la prima fu quella dila porta di Serio, quali con bello ordine ... andarono ... ad offerire 1. 1039 s. 6911 et roba per ducati 1000... dila porta di Umbriano ... scavarono, computato l'estimo delle robe. circa 1800 libre. Venuto il giorno a quelli di Rivolta stabilito ... ultimamente presentossi Vespesiano sopra di uno veramente triumphale carro cum tanta caterva di Giudei ligati et incatenati che fu di bisogno che la turba per la via gli cedesse, se non voleva essere Conculcata : disse molti belli versi a proposito dil Monte contro Giudei. Si riscosse di offerta cum le robe estimate l. 2288 s. 169. La suma di tute le offerte ... fu de libre dodese miglia cento ventidoi e s. 2 de imperiali... augmentando però cum legati ogni anno ...».

(153) G. GARRANI, op. cit., p. 42.

154) L. POLIAKOV, op, cit., p. 201. Si fonda su opere specifiche sul Monte di Pietà di Perugia, da cui risulta un prestito gratuito, forzato, di 1200 fiorini da parte degli Ebrei, come condizione posta dalle autorità per la riconferma della condotta.


Le ricche famiglie cremasche e il Monte di Pietà

 

di Pietà risalirebbe all'anno 1496 (145); in realtà tale data segna la sua costituzione ufficiale ma il Monte esisteva già precedentemente, cioè dal 1492. Infatti il 20 maggio di quell'anno il Consiglio generale decise la sua fondazione, stabilendo un finanziamento da parte del Comune di 200 ducati d'oro (146). Una provvisione del luglio 1493 (147) documenta l'esistenza di una prima forma del Monte, modellata su quello di Padova, che già funzionava del 1469 (148).

«Ut Mons Pietatis augeatur et gubernetur secundum formam et tenorem capitolorum que Padue observantur » si procedette alla elezione di dieci cittadini «idonei et sufficientes » che fossero nominati del Monte, secondo quanto stabilito dal « reverendus pater Ludovicus Ature de Verona, ordini minorum », che aveva predicato in Crema nella quaresima di quell'anno. Naturalmente risultano eletti i rappresentanti delle più ricche famiglie cremasche: d. Scipionus de Benzonibus, d. Manfredus de Liciniis, d. Andrea de Martinengo, d. Bartolomeus de Canepariis, d. Johannes Antonius de Capitaneis, Bartolomeus Marchonus de Vimercate, Iacobinus Zurla, Obizius de Almeno, Johannes Antonius de Alferiis e Matheus de Bravis (149); essi avrebbero occupato tale carica per un anno a partire dalle calende di agosto.

Inoltre si stabilì di procedere all'elezione, come avveniva a Padova, di un rappresentante del Capitolo della Chiesa Maggiore, che avrebbe dovuto affiancare i dieci cittadini prima nominati nel compito di conservator del Monte.

Il primitivo nucleo del Monte di Pietà era quindi amministrato dalle più potenti famiglie cremasche, con l'appoggio delle autorità laiche ed ecclesiastiche. Lo spirito religioso e pietistico, nonché l'affermazione di un principio generico di giustizia sociale a vantaggio delle classi più povere, potrebbero essere confermati dalla mancanza di una richiesta di interesse per il prestito o di un tasso molto basso; bisogna però chiarire che ciò era possibile per il Monte in quanto finanziato dalle autorità religiose e laiche, nonché dai più ricchi cittadini. A Crema, tra l'altro, si richiese un finanziamento con i proventi del dazio dei panni lini, per ben duecento ducati d'oro (150).

Questa possibilità di poter disporre di un capitale, accresciuto continuamente da lasciti, riduceva i rischi.

Poiché un vantaggio economico diretto non esisteva, una presa di posizione tanto favorevole nei confronti del Monte di Pietà da parte della classe dominante e dell'autorità doveva avere un movente ben preciso. Anzitutto le autorità erano consapevoli del fatto che, data la scarsissima disponibilità di denaro nelle mani del popolo, era necessaria qualche istituzione che garantisse la possibilità, anche alle persone più misere, di avere qualche disponibilità di liquido, compito che nei tempi precedenti era affidato, come abbiamo visto, al banchiere ebreo, che collaborava con la Camera dei Pegni. L'istituzione del Monte


(< pagina precedente)

(pagina seguente >)

_______________________________________________________________________


(145) P. DA TERNO, op. cit., p. 244 ss.; F. S. BENVENUTI, op. cit., vol. I, p. 285 ss. (146) Reg. Provisioni, X, f. XCII r. 

(147) Reg. Provisioni, X, f. CXXXVII r.-v.

(148) A. Ciscato, op. cit., p. 56 ss. È il terzo costituitosi in Italia dopo quello di Perugia (1462) e Orvieto (1463).

(149) Sarebbe troppo lungo dare notizie sulle singole famiglie ; rimandiamo a quanto detto precedentemente, dato che molte di queste persone avevano ricoperto incarichi relativi ai rapporti con gli Ebrei o alla Camera dei Pegni.

(150) Reg. Provisioni, X, f. XXV v.


Le predicazioni contro l'usura

 

da un lato potevano anche costituire una positiva innovazione in campo religioso e sociale, non lo furono altrettanto da un punto di vista economico. Infatti, come dimostra anche la situazione verificatasi a Crema, la costituzione dei Monti non significò la scomparsa dei banchi ebraici. Nonostante le direttive delle autorità che resero illegali il prestito ad usura degli Ebrei, i loro affari continuarono a prosperare, il che induce a pensare che il compito assolto dai Monti non fosse sufficiente.

Infatti, come si chiarirà meglio esaminando i capitoli che regolavano istituto a Crema, le condizioni di prestito (limitate ai più poveri, per un breve periodo di tempo o per un capitale assai contenuto) erano tali per cui la maggior parte dei cittadini erano costretti a rivolgersi ancora ai banchieri ebraici. In realtà il motivo per cui i Monti di Pietà prosperarono [o furono ad ogni costo tenuti in vita (141)] fu che essi erano nati da reali esigenze ma che soprattutto soddisfacevano determinati interessi.

Anzitutto non a caso i frati minori (ramo staccatosi dall'Ordine francescano) focalizzarono la loro predicazione sulla perniciosità del prestito ebraico: essi erano realmente colpiti dalla triste situazione di miseria in cui versava la maggior parte della popolazione; d'altra parte non è certo inverosimile che i più poveri accusassero gli Ebrei di essere una delle maggiori cause del loro disagio (142) Bernardino da Siena, il primo apostolo dei Monti di Pietà, attraversò l'Italia predicando contro gli Ebrei ed aumentando nell'animo popolare l'odio nei loro confronti; l'accusa maggiore che egli rivolgeva ai banchieri ebraici era di impossessarsi della maggior parte del denaro liquido circolante (143).

La predicazione di Bernardino da Siena e più ancora quella dei suoi successori Giacomo delle Marche, Roberto di Lecce, Michele di Milano, Michele di Carcano, Alberto di Sarzano, Bernardino da Feltre, ebbe una grandissima presa sulle classi più umili, ma fu recepita anche da persone altolocate. Infatti la crescente ricchezza degli Ebrei cominciava ormai a danneggiare anche la classe dominante, dal momento che essa dipendeva sempre più dal loro denaro. È da tenere poi presente che gli stessi Ebrei, divenuti consapevoli di ciò mirarono a raggiungere posizioni privilegiate (144). Si cercò pertanto di diminuire la potenza degli Ebrei favorendo l'istituzione dei Monti di Pietà, ma si lasciarono sopravvivere, sia pure illegalmente, i banchi ebraici, di fatto indispensabili all'esercizio della mercatura e delle altre attività. La conferma di ciò si vede nella situazione verificatasi a Crema. Secondo la tradizione la nascita del Monte

(< pagina precedente )

(pagina seguente >)

_____________________________________________________________


(141) Non era raro il caso che un Monte fallisse, soprattutto nel caso in cui non fosse richiesto neppure un minimo tasso di interesse, come avvenne quasi sempre al momento della fondazione.

(142) È molto significativo che a Crema, nel 1509, l'ira del popolo si scagliasse contro gli Ebrei e contro ciò che rappresentava il simbolo dell'autorità statale'. P. DA TERNO, op. cit., p. 265 «... La plebe fra questo meggio per sachigiar gli Ebrei e la monition del sale si leva, et era già una parte sule case dei Giudei entrata, quando Socino... ordina ... che subito vadino a vetare tale eccesso ...».

(143) L. POLIAKOV, op. cit., p. 199 ss.

(144) A. MILANO, I Monti di Pietà..., op. cit., p. 202 ss. L'autore nota che il fenomeno sviluppatosi in Spagna e Portogallo stava per verificarsi anche in Italia, ma fu bloccato al suo sorgere.


La nascita del Monte di Pietà

 

Tuttavia ciò non bastò ad allontanarli, dato che, come risulta da una provvisione del 20 aprile 1496, «in dies in terra Creme eiusque agro et numerus augeat... et multiplicentur usure » (133).

La definitiva presa di posizione delle autorità si ebbe al momento di decidere della necessità o meno di riconfermare il diritto agli Ebrei privilegiati di risiedere in Crema e di avere una attività, sia pur larvata, di prestatori di denaro. La decisione del Consiglio generale fu decisamente contraria, sia alla riconferma dei capitoli, sia alla accettazione di nuovi Ebrei all'interno della comunità: essa fu presa in data 7 gennaio 1498 (134). Non solo, ma si richiese l'approvazione con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri, nel caso in cui fosse di nuovo presa in considerazione la possibilità di un cambiamento delle decisioni (135). Il governo veneziano fu concorde con quanto stabilito dalle autorità cremasche, come risulta da una ducale del 14 marzo 1499 (136).

Nel 1492 si era avuta la costituzione del Monte di Pietà e le autorità cercarono in ogni modo di estirpare il prestito ebraico; ma, a quanto risulta, non vi riuscirono, come dimostrano le continue lamentele che venivano portate a conoscenza del consiglio. Infatti gli Ebrei, cui non era più concesso ufficialmente di mutuare, continuavano clandestinamente il loro lavoro; ma qualcosa era mutato: l'usura richiesta non era più del 20%, ma del 30% o addirittura del 40% (137).

Per capire questo ci soffermeremo ora sulla nascita del Monte di Pietà, sulla sua organizzazione, esaminando i motivi per cui la sua fondazione non portò alla fine del prestito ebraico.

I Monti di Pietà, istituzione sorta in Italia in seguito alla predicazione dei Minori Francescani, presentano per lo studioso aspetti assai complessi in ordine alla loro nascita, organizzazione e al loro rapido espandersi. Molti problemi riguardano le contese che coinvolsero giuristi, teologi e canonici dell'epoca circa la liceità o meno di tale istituzione, nonché la legittimità della richiesta di un eventuale interesse che coprisse le spese (138); si è cercato poi di verificare fino a che punto sia vera l'affermazione che i Monti di Pietà abbiano costituito il primo embrione delle attuali istituzioni bancarie (139).

Vi sono inoltre da fare alcune considerazioni che interessano più da vicino i rapporti del Monte con la realtà sociale in cui operava e su queste ci soffermiamo.

Anzitutto, come ben chiarisce il Milano (140), l'istituzione dei Monti di Pietà fu sollecitata da tre fattori: « riforma economica, riforma sociale e riforma religiosa » e l'apologia che è stata fatta di essi non tiene conto del fatto che se


(< pagina precedente)

(pagina seguente >)

_________________________________________________

(133) Reg. Provisioni, X, f. CCL v. 

(134) Reg. Provisioni, XI, f. XXVIII v. 

(135) Reg. Provisioni, XI, f. XXXVIII V.-XXXIX r., 14 marzo 1498. 

(136) Reg. Ducali, I, f. CCVIII r.-V. 

(137) Reg. Provisioni, XI, f. CLIV, 12 novembre 1500. 

(138) Interessante lo studio di John P. Noonan, Prestito professionale e istituzionale, in <<L'etica economica medievale », già citato, pp. 189-208. 

(139) Si può citare G. GARRANI, Il carattere bancario e l'evoluzione strutturale dei primigeni Monti di pietà, Milano, 1957. . 

(140)  A. MILANO, Considerazioni sulla lotta dei Monti di pietà contro il prestito ebraico, in «Scritti in memoria di Sally Mayer », già citato, pp. 199-223.


La prima richiesta di espulsione

 

accettò Isacco come suo socio; l'approvazione ufficiale da parte di Venezia  avvenne con lettera ducale del 12 luglio 1491 (127).

Le sorti degli Ebrei dimoranti in Crema peggiorarono sempre più; ad essere colpiti furono coloro, che pur abitando in Crema, non avevano il permesso ufficiale di residenza delle autorità, e vi abitavano solo in base alla concessione fatta in occasione dei capitoli del 1450, per cui i tenutari dei banchi potevano a loro piacere accogliere presso di sé altre persone facenti parte loro gente. Non sempre questo privilegio era stato ribadito nei capitoli che regolavano le nuove condotte, tuttavia l'immigrazione nella città e nel contado dovette essere rilevante. Una presa di posizione delle autorità si ebbe con un provvedimento del 14 giugno del 1490 (127), ovviamente motivata dal lamentele della popolazione. Si deve tener presente che la comunità era ora gravata da nuovi oneri fin dal 1483 (128), quando si erano intrapresi nuovi lavori di fortificazione, nominati nei documenti come 'fabrica scarpe'. Dopo lunghe trattative con Venezia si giunse ad una suddivisione delle spese che impegnava il comune di Crema per un terzo, che non avrebbe però dovuto superare i 2500 ducati l'anno, mentre il rimanente sarebbe stato pagato dalla Repubblica (129) Gli Ebrei, in quanto esenti da qualunque onere (sostituito dalla somma annua versata al comune dai tenutari dei banchi) non erano tenuti neppure a queste spese straordinarie. Il consiglio generale del comune di Crema impose allora agli Ebrei cremaschi, esclusi coloro che erano concessionari dei banchi (130), il pagamento complessivo di 300 ducati d'oro.

Le motivazioni addotte furono appunto le spese gravissime cui era sottoposta la comunità e la considerazione del fatto che la città era abitata da una « magna copia ebreorum merchabilium et negotinatorum » i quali, sempre secondo le parole del documento, non erano dediti ad altro che ad accumulare ricchezze « adeo quod effecti sunt ditissimi, divitiis et pecuniis abundantes » e «in dies superlucrari et ditari, cum gravissima iactura et damno populi ». Si ha qui la conferma di quanto avevamo accennato precedentemente, e cioè che oltre all'attività di prestatori di denaro molti Ebrei si dedicavano al commercio; naturalmente, mentre i prestatori erano ben visti, perché necessari, i mercanti lo erano molto meno. Si colse quindi l'occasione per formulare la minaccia di espulsione, in caso di mancato pagamento (oltre alla proibizione ad altri Ebrei di andare ad abitare in Crema senza una speciale licenza). L'allontanamento dalla città fu infatti richiesta ufficialmente al doge, con una supplica del Consiglio comunale (131); i concessionari dei banchi ne furono però esclusi.

Non mancarono certo le prese i posizione da parte di Venezia (132), che si ripeterono incessantemente negli anni seguenti.


(< pagina precedente)

(pagina seguente >)

__________________________________________________________

(127) Reg. Provisioni, X, f. XXVII r.

(128) Reg. Ducali, I, f. CLXXXIII V., 28 maggio 1483. - Reg. Provisioni, IX, f. CCLXXIII, 10 aprile 1487.

(129) Reg. Provisioni, IX, f. CCCXI V., 28 febbraio 1488.

(130) Interessante il fatto che nonostante ufficialmente non fosse stata concessa la licenza di tenere banchi, in questo caso coloro che in pratica li amministravano siano ritenuti esenti dal pagamento.

(131) Reg. Provisioni, X, f. LXXV V., 16 ottobre 1490.

(132) Reg. Ducali, I, CLXXXVIII v., 9 novembre 1491. Reg. Ducali, I, f. CLXXXIX r., 26 novembre 1491.