Le tutele in caso di epidemie; becharii

 

Dato che essi necessitavano di disporre di un luogo per la sepoltura degli appartenenti alla comunità era concessa loro la possibilità di «emere campum unum extra terram Creme in districtu pro faciendo sepulturas suas... in quo campo... possint hedifficare et hedefficari facere ad eorum libitum voluntatis sepulturas suas » (36).

Il governo veneziano si preoccupò inoltre di garantire la loro incolumità in ogni situazione: « Communitas et homines Creme teneantur et debeant prestare omne auxilium et favorem opportunum dictis Ebreis ne contra eis committentur violencia aut robaria » (37); si stabiliva quindi una parità giuridica, dato che allo stesso modo si doveva agire nei confronti di ogni altro cittadino cremasco. Si fissò inoltre una multa di 5 soldi imperiali, nonché, in caso di impossibilità di pagamento, ad arbitrio delle autorità, la condanna al carcere, per chiunque avesse fatto nei confronti degli Ebrei « aliquid noxium vel aliquam injuriam » o per « proici lapides vel lutum » contro di loro (38).

Assai interessanti sono i provvedimenti da attuarsi in caso di epidemia: come già accennammo, in altri paesi, ad esempio la Germania, gli Ebrei vennero ritenuti responsabili del diffondersi del contagio. Invece il governo veneziano comandò che fosse loro usato lo stesso trattamento riservato agli altri cittadini; essi potevano rimanere nelle loro case e non dovevano essere costretti ad abbandonarle; nel caso in cui ciò fosse stato deciso per gli altri cittadini, essi erano obbligati a farlo solo per ordine speciale del rettore della città. Il comune stesso doveva sopperire alle loro necessità; inoltre potevano tenere nella loro abitazione altri Ebrei, purché non contagiati dalla malattia, e continuare a svolgere la loro attività (39).

Solo nei giorni di giovedì e venerdì della settimana santa veniva fatta una discriminazione, evidentemente per garantire l'incolumità degli Ebrei in un momento in cui i fedeli potevano facilmente essere incitati contro di loro. Sotto pena di 32 soldi imperiali, che sarebbero stati versati a vantaggio della comunità, era impedito loro di uscire dalle abitazioni; il podestà doveva provvedere ad inviare a custodia delle loro case un soldato, che si sarebbe portato con sé altre due persone della sua famiglia: per questo compito essi dovevano essere pagati dagli stessi Ebrei, in ragione di 16 soldi imperiali ciascuno per ogni giorno (40).

Curioso è il fatto che fosse specificato il trattamento da riservarsi agli Ebrei da parte dei 'becharii' nella vendita della carne; ci si doveva riferire agli ordinamenti vigenti in Padova, Vicenza, Verona e Treviso, cioè vendere allo stesso prezzo che agli altri cittadini (41).

Gli Ebrei dimoranti in Crema erano esenti «a quibuscumque angariis, oneribus realibus et personalibus » imposte dalla comunità di Crema ai citta- (continua nella prossima pagina)


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(36) Reg. Ducali, I, f. LIV v.

(37) Reg. Ducali, I, f. LIV r.

(38) Ibid.

(39) Reg. Ducali, I, f. LIII v.-LV r.

(40) Reg. Ducali, I, f. LV v.

(41) Ibid. - Viene anche riportato il prezzo delle qualità più comuni di carni in questi anni, poiché in data 15 novembre 1449 (Registro delle provisioni e parti prese del comune, 1, f. XXVI r.) Franceschinus de Ternis e Cristiforus Cristianus avevano provveduto, su ordine del consiglio generale, a calmierare le carni.


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