era concesso fino a sei mesi, dopo di che veniva fatto un pubblico incanto secondo le norme osservate per la Camera dei Pegni. Naturalmente ci si doveva prima accertare che il prestito fosse fatto a persone realmente bisognose e per motivi seri, per cui era escluso il gioco.
E' evidente che tutte queste restrizioni (e ve ne sarebbero ancora molte relative all'impiego dei capitali o dei pegni), non consentivano al nuovo di sostituirsi alla funzione dei prestatori ebraici.
Per questo motivo la comunità ebraica in Crema continuò a sopravvivere nonostante le mutate condizioni in cui i suoi componenti si trovarono ad agire e le continue condanne da parte delle autorità cremasche e veneziane (157).
GIULIANA ALBINI MANTOVANI
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(157) Reg. Provisioni, X, f. CCLIV, 26 maggio 1496 ; Reg. Provisioni, X, f. CCLX V.. 9 giugno 1496; Reg. Provisioni, XI, f. XXVIII v., 7 gennaio 1498; Reg. Provisioni. XI, f. XXXIX r., 4 marzo 1498 ; Reg. Provisioni, XI, f. CLIV r.-CLV v., 12 novembre 1500; Registro Ducali, I, CCX v., 7 aprile 1502 ; Registro Ducali, I, CCVIII r.-V., 15 marzo 1499.
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