dini come ad esempio «guastatores, plaustra, opere custodie et his similia», « salvis datiis, introytibus et gabellis » dovuti al governo veneziano: non dovevano essere obbligati ad ospitare nelle loro case gli stipendiarii, da Venezia, perché a ciò dovevano provvedere coloro che ne erano stati incaricati in seguito a precedenti accordi. L'esonero da questo tipo di prestazioni era compensato dalla somma di 60 lire imperiali che gli Ebrei dovevano versare al Comune di Crema, che poteva servirsene a proprio vantaggio (42).
Il governo veneziano garantiva ai prestatori ebraici il monopolio della loro attività: « nullus ultra prenominatos Ebreos possit mutuare sub usuris Crema super pigneribus », sotto pena del pagamento di 10 lire imperiali somma notevole !) per ogni volta; la metà spettava alla Camera del Comune di Crema, l'altra metà agli stessi Ebrei, in quanto ne avevano ricevuto danno (43). Veniva poi ulteriormente specificato che nessun cremasco poteva svolgere attività di prestatore su pegno nei confronti di forestieri e non cremaschi <<in fraudem dictorum Ebreorum », sotto pena del quadruplo di tutto ciò di cui avevano reso danno agli Ebrei; i quali avrebbero ricevuto metà della cifra, solo nel caso in cui ne avessero fatta denuncia entro un mese, la restante somma spettava alla Camera del Comune (44).
Assai interessante è la regolamentazione degli interessi che gli Ebrei potevano percepire per i loro prestiti. In generale, essi non potevano pretendere più di 6 denari imperiali ogni mese per 1 lira imperiale, se si trattava di cittadini cremaschi, più di 8 denari imperiali ogni mese per 1 lira imperiale se si trattava di « forenses et non cremenses », intendendo con ciò coloro che non erano soggetti a « onera realia et personalia communis Creme » (45). Si trattava quindi, in un anno, di un tasso di interesse che variava dal 30% al 40%. Anche se a prima vista può sembrare assai elevato, bisogna innanzitutto tener conto della scarsa circolazione di denaro del tempo. Inoltre, dato che in pratica (la teoria economica era contraria all'accettazione di principio della necessità di un compenso al prestito di denaro) l'interesse fino al 12% non era normalmente considerato in termini di usura (46) e che in talune occasioni si esigeva da parte cristiana fino al 50%, il 30% stabilito per i cremaschi non sembra molto alto. Per quanto riguarda gli stranieri, sembra logico l'aumento dell'interesse, dato che i banchi ebraici nascevano da un contratto con l'autorità 'statale', con precisi accordi, cui gli stranieri erano estranei e venivano quindi a godere, in caso di prestito, di un vantaggio che dovevano pagare. Anche nelle altre condotte (47) era contemplata questa differenza tra cittadini e non; inoltre venivano fatti tassi di favore nei confronti del Comune(48).
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(42) Reg. Ducali, I, f. LV v.
(43) Reg. Ducali, I, f. LV r.
(44) Ibid.
(45) Reg. Ducali, I, f. LIIII v.
(46) J. GILCRIST, The Doctrine at Work, in «The Church and Economic Activity in the Middle Ages », London, 1969, in parte riprodotto nell'antologia del Capitani (L'etica economica medievale, già citata) pp. 158-188.
(47) A. MILANO, op. cit., p. 115.
(48) In questi capitoli non è chiaramente espresso, ma negli anni successivi si verificheranno casi di prestito al Comune, come avremo modo di vedere in seguito.
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