Il funzionamento del Monte di Pietà di Crema può essere ricavato attraverso i capitoli approvati dal Consiglio comunale di Crema, in data 27 maggio 1496 (155) e confermati dal governo veneziano con lettera ducale del 12 luglio 1496 (156).
Gli ufficiali che si occupavano del funzionamento del Monte erano i governanti, il massaro ed il notaio. I governanti erano coloro che dovevano preoccuparsi del buon andamento del Monte, controllando che il denaro fosse dispensato giustamente (Cap. II - Compito dei governanti del Monte); erano scelti in modo singolare (Cap. I. Come si debbano eleggere i governatori del Monte), ma dovevano appartenere senza dubbio ai ceti abbienti, dato che in pratica l'elezione avveniva da parte del Consiglio generale. Ogni porta della città doveva presentare 37 candidati, per un totale di 148 uomini; i loro nomi venivano 'imbissolati' quattro per volta, uno per ogni porta; ogni anno ne era estratti a sorte tre (le 'bissole' erano conservate fino ad esaurimento nella cassa del Monte di Pietà, le cui chiavi, in numero di tre, erano conservate dal rettore, dal vicario del vescovo di Piacenza e dal padre guardiano di S. Bernardino). Le dodici persone così elette duravano in carica per quattro mesi, ogni gruppo di quattro.
La carica più importante era quella di massaro del Monte (Cap. III . Come si deve eleggere il Massaro ed il notaio e gli obblighi e i compiti del massaro), perché in pratica a lui era affidato il funzionamento dell'ente, pur sotto il controllo dei governatori, cui doveva rendere conto dell'operato ogni volta che ne fosse stato richiesto.
La condizione per ottenere tale incarico era di dare una garanzia per 500 ducati e l'elezione era affidata al rettore della città. Il massaro durava in carica per un anno, coadiuvato, se necessario, da una persona di fiducia. Era praticamente responsabile di qualunque cosa, dalla conservazione del capitale alla vendita all'incanto dei pegni non riscossi e doveva di tutto render conto al termine del suo mandato.
Il notaio (Cap. IV. Officio del notaio del Monte) aveva praticamente funzione di controllo soprattutto della legalità dei libri del Monte, che contenevano la registrazione di tutte le operazioni, di prestito, vendita, manutenzione, depositi, lasciti (Cap. IV - Dei libri del Monte).
In origine il Monte non aveva una sede fissa e la cassa, contenente i denari, era depositata presso un « zentil homo » (Cap. VII - Modo di conservare i dinari del Monte), ma si sentì subito la necessità di avere una casa (Cap. XV - Cassa e luogo del Monte) adatta e sicura, che, in quanto considerata luogo sacro, non poteva in alcun modo essere profanata da canti suoni, giochi o altre azioni illecite.
Per il primo anno di vita del Monte non poteva essere prestato più di un ducato per famiglia, poi si sarebbe potuto aumentare fino a quattro in relazione all'aumento del capitale del Monte (Cap. V. Modo da usare nel prestare denari e a quali persone e quale somma per volta si debba prestare). Il valore del pegno doveva superare almeno di un terzo la somma prestata; il prestito
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(155) Reg. Provisioni, X, f. CCLIV V.-CCLXI r.
(156) Reg. Ducali, I, f. CCIII v.
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