La prima richiesta di espulsione

 

accettò Isacco come suo socio; l'approvazione ufficiale da parte di Venezia  avvenne con lettera ducale del 12 luglio 1491 (127).

Le sorti degli Ebrei dimoranti in Crema peggiorarono sempre più; ad essere colpiti furono coloro, che pur abitando in Crema, non avevano il permesso ufficiale di residenza delle autorità, e vi abitavano solo in base alla concessione fatta in occasione dei capitoli del 1450, per cui i tenutari dei banchi potevano a loro piacere accogliere presso di sé altre persone facenti parte loro gente. Non sempre questo privilegio era stato ribadito nei capitoli che regolavano le nuove condotte, tuttavia l'immigrazione nella città e nel contado dovette essere rilevante. Una presa di posizione delle autorità si ebbe con un provvedimento del 14 giugno del 1490 (127), ovviamente motivata dal lamentele della popolazione. Si deve tener presente che la comunità era ora gravata da nuovi oneri fin dal 1483 (128), quando si erano intrapresi nuovi lavori di fortificazione, nominati nei documenti come 'fabrica scarpe'. Dopo lunghe trattative con Venezia si giunse ad una suddivisione delle spese che impegnava il comune di Crema per un terzo, che non avrebbe però dovuto superare i 2500 ducati l'anno, mentre il rimanente sarebbe stato pagato dalla Repubblica (129) Gli Ebrei, in quanto esenti da qualunque onere (sostituito dalla somma annua versata al comune dai tenutari dei banchi) non erano tenuti neppure a queste spese straordinarie. Il consiglio generale del comune di Crema impose allora agli Ebrei cremaschi, esclusi coloro che erano concessionari dei banchi (130), il pagamento complessivo di 300 ducati d'oro.

Le motivazioni addotte furono appunto le spese gravissime cui era sottoposta la comunità e la considerazione del fatto che la città era abitata da una « magna copia ebreorum merchabilium et negotinatorum » i quali, sempre secondo le parole del documento, non erano dediti ad altro che ad accumulare ricchezze « adeo quod effecti sunt ditissimi, divitiis et pecuniis abundantes » e «in dies superlucrari et ditari, cum gravissima iactura et damno populi ». Si ha qui la conferma di quanto avevamo accennato precedentemente, e cioè che oltre all'attività di prestatori di denaro molti Ebrei si dedicavano al commercio; naturalmente, mentre i prestatori erano ben visti, perché necessari, i mercanti lo erano molto meno. Si colse quindi l'occasione per formulare la minaccia di espulsione, in caso di mancato pagamento (oltre alla proibizione ad altri Ebrei di andare ad abitare in Crema senza una speciale licenza). L'allontanamento dalla città fu infatti richiesta ufficialmente al doge, con una supplica del Consiglio comunale (131); i concessionari dei banchi ne furono però esclusi.

Non mancarono certo le prese i posizione da parte di Venezia (132), che si ripeterono incessantemente negli anni seguenti.


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(127) Reg. Provisioni, X, f. XXVII r.

(128) Reg. Ducali, I, f. CLXXXIII V., 28 maggio 1483. - Reg. Provisioni, IX, f. CCLXXIII, 10 aprile 1487.

(129) Reg. Provisioni, IX, f. CCCXI V., 28 febbraio 1488.

(130) Interessante il fatto che nonostante ufficialmente non fosse stata concessa la licenza di tenere banchi, in questo caso coloro che in pratica li amministravano siano ritenuti esenti dal pagamento.

(131) Reg. Provisioni, X, f. LXXV V., 16 ottobre 1490.

(132) Reg. Ducali, I, CLXXXVIII v., 9 novembre 1491. Reg. Ducali, I, f. CLXXXIX r., 26 novembre 1491.


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