al compromesso: l'interesse massimo richiesto dagli Ebrei doveva denari 5 per ogni lira al mese, salvo restando l'obbligo di portare il segno e di pagare 60 lire imperiali annue al comune; le autorità imposero inoltre un prestito di 50 ducati per quattro mesi, senza il pagamento di interesse.
Prestiti di favore al comune erano abituali in tutte le città: anzi, in alcune condotte erano sanciti da un capitolo apposito (97). Come infatti nota il Luzzatto (98), quando un comune si trovava in crisi finanziaria aveva due uscita: o gravare i cittadini di imposte, ma oltre un dato limite ciò non redditizio, o cercare prestiti; gli Ebrei, dopo i Toscani e i Lombardi, assolsero questo compito che, pur garantendo loro un rapporto più stretto con l'autorità era dannoso economicamente, perché non vi era quasi mai la sicurezza di vedersi restituiti i capitali prestati.
Gli Ebrei cremaschi, Leo, Salomon e Joseph, firmarono definitivamente la nuova condotta il 18 febbraio 1460 (99) e il 5 marzo seguente fu effettuato il prestito dei 50 ducati richiesti (100).
Vorremmo ora fare alcune considerazioni sui rapporti esistenti tra comune e prestatori ebraici, non a livello giuridico, bensì economico. Il Milano (101) giustamente nota che « non sfuggiva ad essi (principi e comuni), che il denaro che i banchieri ebrei fornivano a mercanti e artigiani e contadini era in gran parte lo stesso che essi dovevano poi versare nelle casse pubbliche sotto forma di balzelli ». Ciò significa che l'accettazione degli Ebrei in condotta era motivata, più che da considerazioni economiche e sociali, da interessi che il Milano definisce « politico-fiscali » (102); quindi il ruolo che essi consapevolmente o meno venivano ad assumere era di alleati del pubblico potere, A Crema questo rapporto economico fra Ebrei e Comune assunse forme non più indirette (cioè fornire denaro che sarebbe poi servito a pagare le tasse), ma dirette: gli stessi consoli impegnarono presso i prestatori quei pegni che avevano pignorato ai debitori della Camera del Comune.
Il 1° aprile 1451 il Consiglio generale di Crema (103) decise che i consoli maggiori o minori potessero « tradere sub usuris » qualunque pegno giunto alla Camera del Comune da parte dei debitori per le spese fatte nelle loro porte e vicinie, per le opere di abbattimento del castello di Ombriano o per qualunque altra causa, che non fosse però il pagamento della mercede dei consoli stessi.
Trascorsi otto giorni dal momento della consegna del pegno, essi erano liberi di portarli ai prestatori ebrei e di impegnarli a spese ed interesse del debitore. Lo stesso giorno venne proclamata pubblicamente una grida che rendeva noto il tenore della decisione del Consiglio. Risulta chiaro da questa parti-
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(97) A. MILANO, op. cit., p. 105.
(98) G. LUZZATTO, I prestiti comunali e gli Ebrei a Matelica nel sec. XIII, in Le Marche ', VII, 1907, p. 255.
(99) Reg. Provisioni, III, f. CVI v. - CVII r.
(100) Reg. Provisioni, III, f. CXVI r.
(101) A. MILANO, I Monti di pietà contro il prestito ebraico, in « Scritti in memoria a Sally Mayer », Gerusalemme, 1956, p. 202.
(102) Ibid.
(103) Reg. Provisioni, I, f. LXI r.
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