inoltre registrare tutte le operazioni su libri appositi e tenere segreto il nome di colui che aveva impegnato. Il suo compenso doveva essere diviso equamente con quello del notaio ed ammontava al 5% del ricavato, con l'aggiunta di un compenso di 4 soldi veneziani detti marcheti, per ogni pegno venduto.
L'11 gennaio seguente si presentarono al vicecancelliere del comune, Antonius de Robatis (86), Joseph e Salomon, ebrei, titolari dei banchi, che chiesero di essere portati a conoscenza del contenuto dei capitoli; dopo averli letti dichiararono che per nessuna ragione li avrebbero accettati, ma si sarebbero attenuti a quanto concesso agli Ebrei di Mestre (87).
I capitoli di Mestre infatti, come mostrano i documenti, erano ovviamente assai più vantaggiosi per gli Ebrei (88). Passati sei mesi dalla consegna del pegno doveva essere fatta una pubblica grida, in modo che i legittimi proprietari potessero riscattarli entro i 15 giorni seguenti; trascorso tale periodo, l'ebreo avrebbe potuto venderli al pubblico incanto oppure, a suo piacere, conservarli per un anno, dopo i quale sarebbero diventati di sua proprietà.
Le autorità in nessun caso potevano costringerlo a vendere, né intervenire prima dell'anno e mezzo: solo allora si sarebbe arrivati al pubblico incanto e solo se l'ebreo lo avesse desiderato. Il ricavato avrebbe dovuto coprire il capitale, l'interesse e le spese, da calcolarsi in s. 1 per ogni ducato; il sovrappiù spettava al proprietario. Nel caso in cui non si fosse raggiunto il prezzo desiderato, gli Ebrei non solo non potevano essere costretti a vendere, ma potevano eventualmente rivalersi su altri pegni, ovviamente della stessa persona.
L'accordo tra governo ed Ebrei cremaschi avvenne con un compromesso: venivano accettati i patti di Mestre, ma si ribadiva la scadenza ultima di un anno (e non un anno e mezzo) ed il compenso richiesto, cioè del 5% più 5 soldi veneziani per ogni pegno. In pratica il governo affermò la propria intromissione nella vendita dei pegni, ma la scelta se mettere o no all'incanto rimase dei prestatori, che riaffermarono in pratica il loro possesso sui pegni stessi.
L'atteggiamento degli Ebrei è comprensibile solo se teniamo conto di due fattori: il tempo e la facoltà di disporre dei pegni. Sul primo, essi insistevano in quanto da esso derivava la possibilità di trarre guadagno da un maggior accumularsi dell'interesse, e su questo punto essi dovettero cedere; la facoltà di disporre dei pegni senza doverli necessariamente vendere all'incanto veniva sottolineata invece in ordine alla possibilità di commerciarli, altrimenti non avrebbe avuto senso la loro posizione.
Un ulteriore incrinarsi dei rapporti tra autorità ed Ebrei si verificò al momento della scadenza della condotta decennale. Il 20 maggio 1459 (89), avvicinandosi il termine del contratto, gli Ebrei chiesero al Consiglio generale del Comune di prendere in esame la questione relativa al rinnovo dei patti. Il Consiglio decise di nominare tre cittadini che ascoltassero le loro richieste e le riferissero in seguito agli altri consiglieri; mediante votazione si giunse
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(86) Reg. Ducali, I, f. Cr.
(87) Come detto precedentemente gli Ebrei di Venezia risiedettero a lungo a Mestre
(88) Reg. Ducali, I, f. CI r. - CII r.
(89) Reg. Provisioni, III, f. LXXV r.
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