Pene previste per violazioni

 

I capitoli precisano che per una somma inferiore alle 10 lire imperiali l'usura per i cremaschi non doveva superare i 3 denari imperiali, per i non cremaschi i 4 denari imperiali; tra le 10 e le 20 lire imperiali non più di 6 denari imperiali per i cremaschi, non più di 8 per i non cremaschi; dalle 20 lire in poi si doveva calcolare di non imporre un tasso superiore a quello dato come massimo. Discussioni suscitava anche il conto del tempo: il tasso era fissato per mesi, come ci si doveva regolare nel caso si trattasse di giorni ? L'accordo venne, per il momento, raggiunto in questi termini: per il primo mese, in ogni caso, l'interesse doveva essere pagato per intero; per il secondo ed i successivi erano considerati singolarmente i giorni dal 1° al 19°, dal 20° in poi il mese veniva ritenuto passato per intero e di conseguenza doveva essere pagato l'intero tasso. Le pene per gli Ebrei che non avessero rispettato quanto convenuto erano previste in misura del quadruplo di quanto avevano percepito in più; metà di tale somma sarebbe spettata alla Camera del Comune, l'altra metà all'accusatore (49).

L'unica proibizione fatta sulla qualità dei pegni che potevano essere accettati dagli Ebrei riguardava gli arredi sacri; la pena in caso di contravvenzione, era la restituzione del pegno, senza la possibilità di richiedere il pagamento del denaro con esso mutuato (50).

Naturalmente la necessità di introdurre questa limitazione è indice del fatto che era ormai pratica usuale presso il clero impegnare oggetti sacri, tanto che il Concilio di Lione (51) dovette rimettere in vigore la norma per cui doveva essere fatto un inventario dei beni al momento della assunzione di una carica ecclesiastica (52)

Trattandosi di un pegno che risultasse poi rubato, non poteva essere attribuita la colpa agli Ebrei né essi potevano venire costretti a restituirlo al legittimo possessore, se non pagati da lui di quanto avevano mutuato; il controllo sui pegni doveva essere fatto su mandato del podestà e l'ebreo poteva essere privato di quanto gli era dovuto solo nel caso in cui si fosse dimostrato che era a conoscenza del fatto (53). Allo stesso modo al prestatore non poteva venire imputato un eventuale furto o perdita fortuita del pegno; era costretto a rifondere il proprietario solo se si fosse provato che era in qualche modo implicato nella sparizione del pegno a lui affidato (54).

L'attività dei banchi feneratizi poteva essere esercitata in qualunque giorno, sia feriale sia festivo, tranne quelli indicati come feste comandate negli statuti di Crema (55); se gli Ebrei fossero stati sorpresi, in quei giorni, a tenere « altarem paratum seu bandirollam seu patellam » avrebbero dovuto pagare 20 soldi alla Camera del Comune (56).


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(49) Reg. Ducali, I, f. LIIII v.

(50) Ibid.

(51) I. GILCRIST, op. cit., p. 173.

(52) Ibid.

(53) Reg. Ducali, I, f. LIII r.

(54) Reg. Ducali, I, f. LIIII v.

(55) Municipalia Creme, Brescia, 1484.

(58) Reg. Ducali, I, f. LIII v.


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