pignerum Creme et pro executionibus tam realibus quam personali que contra debitores fiunt >>. Il compito era, a quanto sembra, talmente importante che non era ammesso un rifiuto da parte dei prescelti, sotto pena di 23 ducati d'oro da pagare alla Camera di S. Marco. La scelta, dopo che proposti molti cittadini cremaschi, cadde su Compagnus de Benzonibus, Manfredus de Licinis, Iegum doctor, Tomaxus de Zurlis e Christoforus de Canepariis. Assai interessante notare che questi ultimi tre, come vedremo in seguito, furono tra coloro che portarono avanti le trattative per il rinnovo della condotta degli Ebrei nel 1479. L'accettazione ufficiale di quanto proposto dai quattro cittadini nominati sopra, da Leonardus de Benzonibus et Antonellus de Lollo (108), provisores et sindici, col consenso del podestà Marcantonius Maurocenus, avvenne in data 29 aprile (109).
Esporremo brevemente i punti essenziali di tali capitoli, in quanto, non facendo diretto cenno a rapporti con i prestatori ebraici, essi danno notizie interessanti sui reali aggravi cui venivano sottoposti i debitori da parte degli officiali e sui tentativi fatti dal potere centrale per contenere le richieste di denaro, che parevano essere esorbitanti, ma che rispondevano alla necessità di far fronte, in qualunque modo, alla carenza di denaro liquido.
Anzitutto i capitoli si richiamavano ad una lettera ducale del 2 agosto del 1456, in cui, date le lamentele sia degli abitanti di Crema che del contado « de excessivis et indebitis solucionibus acceptis ... per milites dominorum rectorum ... pro detentionibus quas faciunt de debitoribus ad instantiam cre. ditorum pro quacumque summa soldos venetos XXIII et XXXII et ultra », si fissavano i limiti della tassa cui era soggetto ogni pegno. Si precisava che in caso di contestazione del valore del pegno dovesse essere fatta una giusta stima da parte dei provvisori della Comunità o da persone elette da loro. Gli officiali potevano « pro huiusmodi detentionibus solim accipere pro quolibet detento » : soldi 4 veneti per bene fino ad un valore di L. 25 imperiali, s. 8 veneti per beni da L. 25 a L. 50 imperiali, s. 12 veneti per beni da L. 50 a L. 100 imperiali, fino ad un massimo di L. 16 per beni che superavano il valore di L. 100 imperiali. Le pene previste per i contravventori erano altissime: la perdita dell'incarico, la restituzione del pegno ed il pagamento di una ammenda di L. 10 imperiali. Il podestà stesso era ritenuto responsabile di ogni trasgressione, e tenuto, in questo caso, al pagamento di 100 ducati d'oro. Nel caso si giungesse poi alla vendita del pegno, dato che si richiedeva al debitore il pagamento di 8 denari imperiali per ogni lira di debito, necessitava una riduzione che fu fissata a 6 denari imperiali per ogni lira fino a 20 lire, denari 4 per ogni lira da 20 a 50 lire, denari 2 imperiali per ogni lira dalle 50 in su (110).
Si specificava ulteriormente che le autorità (milites, comestabiles, viatores et omnes alii) incaricate in tale Camera dei pegni non dovevano in alcun modo porsi contro i debitori, sotto pena della privazione dell'ufficio e di 1 giorno
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(108) Lo abbiamo già citato perché incaricato nel 1459 di seguire le trattative relative alla « ricondotta >> degli ebrei.
(109) I capitoli sono registrati sia nei libri di Provisione (VIII, CVIIII r.-CXI r.) sia nei libri delle Ducali (I, f. CLVII r.).
(110) In data 28 gennaio 1457.
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