Nella lettera ducale del 22 novembre del 1447 (22) i rappresentanti Repubblica Ambrosiana indicavano alle autorità cremasche i nomi degli Ebrei ai quali venivano confermati i privilegi di cui già godevano per volontà dei duchi di Milano: Leo q. Vidalis de Alamania, Salomon q. Lazari de Alamania, Joseph q. Hebrahe de Alamania et Bonaventura q. Mosci: risulta chiara la loro origine.
Tranne queste poche notizie, la storia della comunità ebraica di Crema nel periodo precedente a quello veneziano è ignota; numerosissimi sono invece i documenti posteriori al 1450. La nostra attenzione si è pertanto rivolta a tal periodo e si è proceduto alla ricerca ed all'analisi di tutti i documenti riferibili a tale proposito nei registri delle lettere ducali e in quelli delle Provvisioni del comune di Crema, tra gli anni 1450 e 1500 circa, abbiamo esteso l'interesse all'esistenza di una Camera dei Pegni del Comune, che, come vedremo in seguito era legata ai prestatori ebraici, e alla creazione del Monte di Pietà istituzione con cui si tentò di estirpare il prestito ad usura, senza però riuscirvi
Il 20 settembre 1449, Francesco Foscari, doge di Venezia (22), rispondeva ai cittadini cremaschi giunti a Venezia per trattare le condizioni di resa della città. Si trattava di Alouxius de Vicomercate, legum doctor, d. Zaninus de Zurlis, d. Pantaleo de Cuxatris, d. Johannes de Benzonibus, d. Aluisius de Bernardis, Redulfus de Alferiis, Golfinus de Benzonibus e Venturinus de Gambazochis.
Essi chiesero, oltre alla riconferma di alcuni privilegi promessi da Andrea Dandolo, provisor exercitus, la concessione di nuovi; tra i primi figura la richiesta della parità di trattamento tra gli Ebrei e gli altri cittadini di Crema, non solo per quanto riguardava le loro persone, ma anche i loro beni. Quanto richiesto venne concesso dal doge, con la riserva che avrebbe poi specificato le condizioni cui detti ebrei dovevano sottostare. Infatti in data 10 gennaio 1450 (23), vennero concluse le trattative tra Orfatus Iustinianus, provisor Creme, e gli stessi Ebrei; il doge, ricevutane notizia, con una ducale del 5 marzo dello stesso anno (24) li approvò, comandando che venissero applicati, ed una copia del testo fosse consegnata agli Ebrei interessati.
È possibile sulla base di questi capitoli ricostruire le caratteristiche delle « condotte » con cui gli Ebrei venivano ammessi a far parte della comunità cittadina. Per « condotta » (25) si intende in pratica la patente di esercizio e il codice che regolava i reciproci rapporti tra governo e prestatore ebreo inteso, come noteremo in seguito, non come singola persona, ma come rappresentante di tutta la « famiglia » a lui legata.
La premessa ai capitoli stipulati tra il governo veneziano e gli Ebrei residenti in Crema mette in evidenza che essi vennero concessi su richiesta degli stessi cittadini cremaschi « pro commodis et necessitatibus ispius terre civium »; come abbiamo già avuto occasione di notare il vantaggio derivante dal prestito ad usura da parte di banchi ebraici non era solo dei tenutari bensì dell'intera comunità.
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(22) Registro delle Ducali, I, f. XXXIII r.
(22 bis) Reg. delle Ducali, I, f. LVI-LVIIII v.
(23) Reg. delle Ducali, I, f. LIII-LVI r.
(24) Ibid.
(25) A. MILANO, op. cit., p. 114.
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