Fine

 

era concesso fino a sei mesi, dopo di che veniva fatto un pubblico incanto secondo le norme osservate per la Camera dei Pegni. Naturalmente ci si doveva prima accertare che il prestito fosse fatto a persone realmente bisognose e per motivi seri, per cui era escluso il gioco.

E' evidente che tutte queste restrizioni (e ve ne sarebbero ancora molte relative all'impiego dei capitali o dei pegni), non consentivano al nuovo di sostituirsi alla funzione dei prestatori ebraici.

Per questo motivo la comunità ebraica in Crema continuò a sopravvivere nonostante le mutate condizioni in cui i suoi componenti si trovarono ad agire e le continue condanne da parte delle autorità cremasche e veneziane (157).


GIULIANA ALBINI MANTOVANI


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(157) Reg. Provisioni, X, f. CCLIV, 26 maggio 1496 ; Reg. Provisioni, X, f. CCLX V.. 9 giugno 1496; Reg. Provisioni, XI, f. XXVIII v., 7 gennaio 1498; Reg. Provisioni. XI, f. XXXIX r., 4 marzo 1498 ; Reg. Provisioni, XI, f. CLIV r.-CLV v., 12 novembre 1500; Registro Ducali, I, CCX v., 7 aprile 1502 ; Registro Ducali, I, CCVIII r.-V., 15 marzo 1499.


Il funzionamento del Monte di Pietà

 

Il funzionamento del Monte di Pietà di Crema può essere ricavato attraverso i capitoli approvati dal Consiglio comunale di Crema, in data 27 maggio 1496 (155) e confermati dal governo veneziano con lettera ducale del 12 luglio 1496 (156).


Gli ufficiali che si occupavano del funzionamento del Monte erano i governanti, il massaro ed il notaio. I governanti erano coloro che dovevano preoccuparsi del buon andamento del Monte, controllando che il denaro fosse dispensato giustamente (Cap. II - Compito dei governanti del Monte); erano scelti in modo singolare (Cap. I. Come si debbano eleggere i governatori del Monte), ma dovevano appartenere senza dubbio ai ceti abbienti, dato che in pratica l'elezione avveniva da parte del Consiglio generale. Ogni porta della città doveva presentare 37 candidati, per un totale di 148 uomini; i loro nomi venivano 'imbissolati' quattro per volta, uno per ogni porta; ogni anno ne era estratti a sorte tre (le 'bissole' erano conservate fino ad esaurimento nella cassa del Monte di Pietà, le cui chiavi, in numero di tre, erano conservate dal rettore, dal vicario del vescovo di Piacenza e dal padre guardiano di S. Bernardino). Le dodici persone così elette duravano in carica per quattro mesi, ogni gruppo di quattro.

La carica più importante era quella di massaro del Monte (Cap. III . Come si deve eleggere il Massaro ed il notaio e gli obblighi e i compiti del massaro), perché in pratica a lui era affidato il funzionamento dell'ente, pur sotto il controllo dei governatori, cui doveva rendere conto dell'operato ogni volta che ne fosse stato richiesto.

La condizione per ottenere tale incarico era di dare una garanzia per 500 ducati e l'elezione era affidata al rettore della città. Il massaro durava in carica per un anno, coadiuvato, se necessario, da una persona di fiducia. Era praticamente responsabile di qualunque cosa, dalla conservazione del capitale alla vendita all'incanto dei pegni non riscossi e doveva di tutto render conto al termine del suo mandato.

Il notaio (Cap. IV. Officio del notaio del Monte) aveva praticamente funzione di controllo soprattutto della legalità dei libri del Monte, che contenevano la registrazione di tutte le operazioni, di prestito, vendita, manutenzione, depositi, lasciti (Cap. IV - Dei libri del Monte).

In origine il Monte non aveva una sede fissa e la cassa, contenente i denari, era depositata presso un « zentil homo » (Cap. VII - Modo di conservare i dinari del Monte), ma si sentì subito la necessità di avere una casa (Cap. XV - Cassa e luogo del Monte) adatta e sicura, che, in quanto considerata luogo sacro, non poteva in alcun modo essere profanata da canti suoni, giochi o altre azioni illecite.

Per il primo anno di vita del Monte non poteva essere prestato più di un ducato per famiglia, poi si sarebbe potuto aumentare fino a quattro in relazione all'aumento del capitale del Monte (Cap. V. Modo da usare nel prestare denari e a quali persone e quale somma per volta si debba prestare). Il valore del pegno doveva superare almeno di un terzo la somma prestata; il prestito


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(155) Reg. Provisioni, X, f. CCLIV V.-CCLXI r. 

(156) Reg. Ducali, I, f. CCIII v.


La plebe e il Monte di Pietà

 

era dunque con molta probabilità favorita dal potere pubblico in quanto avrebbe garantito il rifornimento delle casse pubbliche, diminuendo la economica degli Ebrei. Da tempo infatti, come si è visto, l'atteggiamento tenuto dalle autorità nei loro confronti era ambiguo e testimoniava un mutamento degli interessi che in origine avevano fatto coincidere la ‘politica’ ebraica e quella del comune: è quanto risulta dalle disposizioni sopra esaminate del 1479, per le quali gli Ebrei non ebbero più la concessione ufficiale della condotta, benché la loro attività feneratizia fosse regolamentata; in si ricordi l'espulsione di quelli di loro che non appartenevano alle famiglie prestatori di denaro.

Si tentava quindi di indebolire il loro potere, anche se, salvo restando i proclami ufficiali, in fondo non venivano prese posizioni intransigenti contro i più influenti. Del resto la familiarità esistente tra cremaschi altolocati ed Ebrei è documentata da un brano, riportato dal Benvenuti (151), di una predica che Bernardino da Feltre tenne in Crema nel 1493.

Naturalmente la costituzione dei Monti di Pietà incontrò grande favore tra le plebi che parteciparono anch'esse, nei limiti delle loro possibilità, alla formazione del patrimonio iniziale. Il Terno (152) porta una testimonianza che ci pare significativa del clima di fervore religioso e odio antiebraico in cui ebbe vita il Monte a Crema. Stando ai dati riportati sembrerebbe assai rilevante la partecipazione popolare; ma (153) molto spesso i cronisti hanno esagerato e certamente i fondi del Monte dovettero molto di più ai finanziamenti, laici ed ecclesiastici, o ai prestiti senza interessi, fatti da persone altolocate o addirittura dagli stessi Ebrei (154), che alle offerte popolari.



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(151) F. SFORZA BENVENUTI, op. cit., vol. I, p. 296, doc. C. « Ma è pur vero che le leggi canoniche espressamente proibiscono l'assidua dimestichezza e familiarità con gli ebrei, il farsi medicare da loro, l'andare ai loro conviti ; eppure qui in Crema Leone ebreo ha tenuto corte bandita otto giorni continui per le nozze del suo figliolo e tanti e tanti sono stati a' suoi conviti, alle sue feste, a' suoi balli, a' suoi giuochi : e ognuno oggi liberamente nelle sue infermità si serve di medici ebrei : come posso io tacere e passare sotto silenzio queste cose ? ».

(152) P. DA TERNO, op. cit., p. 244 ss. «L'anno 1496 al sancto Monte di Pietà si dete principio, procurando Frate Michele de Aquis dil ordine de' Zocholanti, el segondo giuorno de giugno solemnitade dil corpo di Cristo, fu la prima offerta tratta da tute le Arte Stati et gradi di tuta la terra, et ciaschuno offereva separatamenti, talmenti chel si trasse lire 2000 imperiali computando ogni cosa : fatto questo principio, ordinarono nela tera quatro offerte da essere fatte dale quatro porte, in diversi giuorni ; la prima fu quella dila porta di Serio, quali con bello ordine ... andarono ... ad offerire 1. 1039 s. 6911 et roba per ducati 1000... dila porta di Umbriano ... scavarono, computato l'estimo delle robe. circa 1800 libre. Venuto il giorno a quelli di Rivolta stabilito ... ultimamente presentossi Vespesiano sopra di uno veramente triumphale carro cum tanta caterva di Giudei ligati et incatenati che fu di bisogno che la turba per la via gli cedesse, se non voleva essere Conculcata : disse molti belli versi a proposito dil Monte contro Giudei. Si riscosse di offerta cum le robe estimate l. 2288 s. 169. La suma di tute le offerte ... fu de libre dodese miglia cento ventidoi e s. 2 de imperiali... augmentando però cum legati ogni anno ...».

(153) G. GARRANI, op. cit., p. 42.

154) L. POLIAKOV, op, cit., p. 201. Si fonda su opere specifiche sul Monte di Pietà di Perugia, da cui risulta un prestito gratuito, forzato, di 1200 fiorini da parte degli Ebrei, come condizione posta dalle autorità per la riconferma della condotta.


Le ricche famiglie cremasche e il Monte di Pietà

 

di Pietà risalirebbe all'anno 1496 (145); in realtà tale data segna la sua costituzione ufficiale ma il Monte esisteva già precedentemente, cioè dal 1492. Infatti il 20 maggio di quell'anno il Consiglio generale decise la sua fondazione, stabilendo un finanziamento da parte del Comune di 200 ducati d'oro (146). Una provvisione del luglio 1493 (147) documenta l'esistenza di una prima forma del Monte, modellata su quello di Padova, che già funzionava del 1469 (148).

«Ut Mons Pietatis augeatur et gubernetur secundum formam et tenorem capitolorum que Padue observantur » si procedette alla elezione di dieci cittadini «idonei et sufficientes » che fossero nominati del Monte, secondo quanto stabilito dal « reverendus pater Ludovicus Ature de Verona, ordini minorum », che aveva predicato in Crema nella quaresima di quell'anno. Naturalmente risultano eletti i rappresentanti delle più ricche famiglie cremasche: d. Scipionus de Benzonibus, d. Manfredus de Liciniis, d. Andrea de Martinengo, d. Bartolomeus de Canepariis, d. Johannes Antonius de Capitaneis, Bartolomeus Marchonus de Vimercate, Iacobinus Zurla, Obizius de Almeno, Johannes Antonius de Alferiis e Matheus de Bravis (149); essi avrebbero occupato tale carica per un anno a partire dalle calende di agosto.

Inoltre si stabilì di procedere all'elezione, come avveniva a Padova, di un rappresentante del Capitolo della Chiesa Maggiore, che avrebbe dovuto affiancare i dieci cittadini prima nominati nel compito di conservator del Monte.

Il primitivo nucleo del Monte di Pietà era quindi amministrato dalle più potenti famiglie cremasche, con l'appoggio delle autorità laiche ed ecclesiastiche. Lo spirito religioso e pietistico, nonché l'affermazione di un principio generico di giustizia sociale a vantaggio delle classi più povere, potrebbero essere confermati dalla mancanza di una richiesta di interesse per il prestito o di un tasso molto basso; bisogna però chiarire che ciò era possibile per il Monte in quanto finanziato dalle autorità religiose e laiche, nonché dai più ricchi cittadini. A Crema, tra l'altro, si richiese un finanziamento con i proventi del dazio dei panni lini, per ben duecento ducati d'oro (150).

Questa possibilità di poter disporre di un capitale, accresciuto continuamente da lasciti, riduceva i rischi.

Poiché un vantaggio economico diretto non esisteva, una presa di posizione tanto favorevole nei confronti del Monte di Pietà da parte della classe dominante e dell'autorità doveva avere un movente ben preciso. Anzitutto le autorità erano consapevoli del fatto che, data la scarsissima disponibilità di denaro nelle mani del popolo, era necessaria qualche istituzione che garantisse la possibilità, anche alle persone più misere, di avere qualche disponibilità di liquido, compito che nei tempi precedenti era affidato, come abbiamo visto, al banchiere ebreo, che collaborava con la Camera dei Pegni. L'istituzione del Monte


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(145) P. DA TERNO, op. cit., p. 244 ss.; F. S. BENVENUTI, op. cit., vol. I, p. 285 ss. (146) Reg. Provisioni, X, f. XCII r. 

(147) Reg. Provisioni, X, f. CXXXVII r.-v.

(148) A. Ciscato, op. cit., p. 56 ss. È il terzo costituitosi in Italia dopo quello di Perugia (1462) e Orvieto (1463).

(149) Sarebbe troppo lungo dare notizie sulle singole famiglie ; rimandiamo a quanto detto precedentemente, dato che molte di queste persone avevano ricoperto incarichi relativi ai rapporti con gli Ebrei o alla Camera dei Pegni.

(150) Reg. Provisioni, X, f. XXV v.


Le predicazioni contro l'usura

 

da un lato potevano anche costituire una positiva innovazione in campo religioso e sociale, non lo furono altrettanto da un punto di vista economico. Infatti, come dimostra anche la situazione verificatasi a Crema, la costituzione dei Monti non significò la scomparsa dei banchi ebraici. Nonostante le direttive delle autorità che resero illegali il prestito ad usura degli Ebrei, i loro affari continuarono a prosperare, il che induce a pensare che il compito assolto dai Monti non fosse sufficiente.

Infatti, come si chiarirà meglio esaminando i capitoli che regolavano istituto a Crema, le condizioni di prestito (limitate ai più poveri, per un breve periodo di tempo o per un capitale assai contenuto) erano tali per cui la maggior parte dei cittadini erano costretti a rivolgersi ancora ai banchieri ebraici. In realtà il motivo per cui i Monti di Pietà prosperarono [o furono ad ogni costo tenuti in vita (141)] fu che essi erano nati da reali esigenze ma che soprattutto soddisfacevano determinati interessi.

Anzitutto non a caso i frati minori (ramo staccatosi dall'Ordine francescano) focalizzarono la loro predicazione sulla perniciosità del prestito ebraico: essi erano realmente colpiti dalla triste situazione di miseria in cui versava la maggior parte della popolazione; d'altra parte non è certo inverosimile che i più poveri accusassero gli Ebrei di essere una delle maggiori cause del loro disagio (142) Bernardino da Siena, il primo apostolo dei Monti di Pietà, attraversò l'Italia predicando contro gli Ebrei ed aumentando nell'animo popolare l'odio nei loro confronti; l'accusa maggiore che egli rivolgeva ai banchieri ebraici era di impossessarsi della maggior parte del denaro liquido circolante (143).

La predicazione di Bernardino da Siena e più ancora quella dei suoi successori Giacomo delle Marche, Roberto di Lecce, Michele di Milano, Michele di Carcano, Alberto di Sarzano, Bernardino da Feltre, ebbe una grandissima presa sulle classi più umili, ma fu recepita anche da persone altolocate. Infatti la crescente ricchezza degli Ebrei cominciava ormai a danneggiare anche la classe dominante, dal momento che essa dipendeva sempre più dal loro denaro. È da tenere poi presente che gli stessi Ebrei, divenuti consapevoli di ciò mirarono a raggiungere posizioni privilegiate (144). Si cercò pertanto di diminuire la potenza degli Ebrei favorendo l'istituzione dei Monti di Pietà, ma si lasciarono sopravvivere, sia pure illegalmente, i banchi ebraici, di fatto indispensabili all'esercizio della mercatura e delle altre attività. La conferma di ciò si vede nella situazione verificatasi a Crema. Secondo la tradizione la nascita del Monte

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(141) Non era raro il caso che un Monte fallisse, soprattutto nel caso in cui non fosse richiesto neppure un minimo tasso di interesse, come avvenne quasi sempre al momento della fondazione.

(142) È molto significativo che a Crema, nel 1509, l'ira del popolo si scagliasse contro gli Ebrei e contro ciò che rappresentava il simbolo dell'autorità statale'. P. DA TERNO, op. cit., p. 265 «... La plebe fra questo meggio per sachigiar gli Ebrei e la monition del sale si leva, et era già una parte sule case dei Giudei entrata, quando Socino... ordina ... che subito vadino a vetare tale eccesso ...».

(143) L. POLIAKOV, op. cit., p. 199 ss.

(144) A. MILANO, I Monti di Pietà..., op. cit., p. 202 ss. L'autore nota che il fenomeno sviluppatosi in Spagna e Portogallo stava per verificarsi anche in Italia, ma fu bloccato al suo sorgere.


La nascita del Monte di Pietà

 

Tuttavia ciò non bastò ad allontanarli, dato che, come risulta da una provvisione del 20 aprile 1496, «in dies in terra Creme eiusque agro et numerus augeat... et multiplicentur usure » (133).

La definitiva presa di posizione delle autorità si ebbe al momento di decidere della necessità o meno di riconfermare il diritto agli Ebrei privilegiati di risiedere in Crema e di avere una attività, sia pur larvata, di prestatori di denaro. La decisione del Consiglio generale fu decisamente contraria, sia alla riconferma dei capitoli, sia alla accettazione di nuovi Ebrei all'interno della comunità: essa fu presa in data 7 gennaio 1498 (134). Non solo, ma si richiese l'approvazione con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri, nel caso in cui fosse di nuovo presa in considerazione la possibilità di un cambiamento delle decisioni (135). Il governo veneziano fu concorde con quanto stabilito dalle autorità cremasche, come risulta da una ducale del 14 marzo 1499 (136).

Nel 1492 si era avuta la costituzione del Monte di Pietà e le autorità cercarono in ogni modo di estirpare il prestito ebraico; ma, a quanto risulta, non vi riuscirono, come dimostrano le continue lamentele che venivano portate a conoscenza del consiglio. Infatti gli Ebrei, cui non era più concesso ufficialmente di mutuare, continuavano clandestinamente il loro lavoro; ma qualcosa era mutato: l'usura richiesta non era più del 20%, ma del 30% o addirittura del 40% (137).

Per capire questo ci soffermeremo ora sulla nascita del Monte di Pietà, sulla sua organizzazione, esaminando i motivi per cui la sua fondazione non portò alla fine del prestito ebraico.

I Monti di Pietà, istituzione sorta in Italia in seguito alla predicazione dei Minori Francescani, presentano per lo studioso aspetti assai complessi in ordine alla loro nascita, organizzazione e al loro rapido espandersi. Molti problemi riguardano le contese che coinvolsero giuristi, teologi e canonici dell'epoca circa la liceità o meno di tale istituzione, nonché la legittimità della richiesta di un eventuale interesse che coprisse le spese (138); si è cercato poi di verificare fino a che punto sia vera l'affermazione che i Monti di Pietà abbiano costituito il primo embrione delle attuali istituzioni bancarie (139).

Vi sono inoltre da fare alcune considerazioni che interessano più da vicino i rapporti del Monte con la realtà sociale in cui operava e su queste ci soffermiamo.

Anzitutto, come ben chiarisce il Milano (140), l'istituzione dei Monti di Pietà fu sollecitata da tre fattori: « riforma economica, riforma sociale e riforma religiosa » e l'apologia che è stata fatta di essi non tiene conto del fatto che se


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(133) Reg. Provisioni, X, f. CCL v. 

(134) Reg. Provisioni, XI, f. XXVIII v. 

(135) Reg. Provisioni, XI, f. XXXVIII V.-XXXIX r., 14 marzo 1498. 

(136) Reg. Ducali, I, f. CCVIII r.-V. 

(137) Reg. Provisioni, XI, f. CLIV, 12 novembre 1500. 

(138) Interessante lo studio di John P. Noonan, Prestito professionale e istituzionale, in <<L'etica economica medievale », già citato, pp. 189-208. 

(139) Si può citare G. GARRANI, Il carattere bancario e l'evoluzione strutturale dei primigeni Monti di pietà, Milano, 1957. . 

(140)  A. MILANO, Considerazioni sulla lotta dei Monti di pietà contro il prestito ebraico, in «Scritti in memoria di Sally Mayer », già citato, pp. 199-223.


La prima richiesta di espulsione

 

accettò Isacco come suo socio; l'approvazione ufficiale da parte di Venezia  avvenne con lettera ducale del 12 luglio 1491 (127).

Le sorti degli Ebrei dimoranti in Crema peggiorarono sempre più; ad essere colpiti furono coloro, che pur abitando in Crema, non avevano il permesso ufficiale di residenza delle autorità, e vi abitavano solo in base alla concessione fatta in occasione dei capitoli del 1450, per cui i tenutari dei banchi potevano a loro piacere accogliere presso di sé altre persone facenti parte loro gente. Non sempre questo privilegio era stato ribadito nei capitoli che regolavano le nuove condotte, tuttavia l'immigrazione nella città e nel contado dovette essere rilevante. Una presa di posizione delle autorità si ebbe con un provvedimento del 14 giugno del 1490 (127), ovviamente motivata dal lamentele della popolazione. Si deve tener presente che la comunità era ora gravata da nuovi oneri fin dal 1483 (128), quando si erano intrapresi nuovi lavori di fortificazione, nominati nei documenti come 'fabrica scarpe'. Dopo lunghe trattative con Venezia si giunse ad una suddivisione delle spese che impegnava il comune di Crema per un terzo, che non avrebbe però dovuto superare i 2500 ducati l'anno, mentre il rimanente sarebbe stato pagato dalla Repubblica (129) Gli Ebrei, in quanto esenti da qualunque onere (sostituito dalla somma annua versata al comune dai tenutari dei banchi) non erano tenuti neppure a queste spese straordinarie. Il consiglio generale del comune di Crema impose allora agli Ebrei cremaschi, esclusi coloro che erano concessionari dei banchi (130), il pagamento complessivo di 300 ducati d'oro.

Le motivazioni addotte furono appunto le spese gravissime cui era sottoposta la comunità e la considerazione del fatto che la città era abitata da una « magna copia ebreorum merchabilium et negotinatorum » i quali, sempre secondo le parole del documento, non erano dediti ad altro che ad accumulare ricchezze « adeo quod effecti sunt ditissimi, divitiis et pecuniis abundantes » e «in dies superlucrari et ditari, cum gravissima iactura et damno populi ». Si ha qui la conferma di quanto avevamo accennato precedentemente, e cioè che oltre all'attività di prestatori di denaro molti Ebrei si dedicavano al commercio; naturalmente, mentre i prestatori erano ben visti, perché necessari, i mercanti lo erano molto meno. Si colse quindi l'occasione per formulare la minaccia di espulsione, in caso di mancato pagamento (oltre alla proibizione ad altri Ebrei di andare ad abitare in Crema senza una speciale licenza). L'allontanamento dalla città fu infatti richiesta ufficialmente al doge, con una supplica del Consiglio comunale (131); i concessionari dei banchi ne furono però esclusi.

Non mancarono certo le prese i posizione da parte di Venezia (132), che si ripeterono incessantemente negli anni seguenti.


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(127) Reg. Provisioni, X, f. XXVII r.

(128) Reg. Ducali, I, f. CLXXXIII V., 28 maggio 1483. - Reg. Provisioni, IX, f. CCLXXIII, 10 aprile 1487.

(129) Reg. Provisioni, IX, f. CCCXI V., 28 febbraio 1488.

(130) Interessante il fatto che nonostante ufficialmente non fosse stata concessa la licenza di tenere banchi, in questo caso coloro che in pratica li amministravano siano ritenuti esenti dal pagamento.

(131) Reg. Provisioni, X, f. LXXV V., 16 ottobre 1490.

(132) Reg. Ducali, I, CLXXXVIII v., 9 novembre 1491. Reg. Ducali, I, f. CLXXXIX r., 26 novembre 1491.


L'acutizzarsi della campagna anti-ebraica

 

Il mutato atteggiamento delle autorità nei confronti degli Ebrei non significa però una diminuzione del loro volume di affari: ne è testimonianza l'elezione, del 10 gennaio 1483 (191), di ben quattro ufficiali che si occupassero degli incanti dei pegni degli Ebrei. La durata della carica era di sei mesi: entrarono in funzione per il primo semestre Magrinus Otolinus de Boschasono e Simonus de Bravis, per il secondo semestre Francischus de Arditis e Hector de Cusutris (122).


La scadenza della condotta portò alla stipulazione di nuovi patti, dopo una serie di contrattazioni, durante tutto il mese di dicembre del 1489; i cittadini cremaschi incaricati di trovare un punto di accordo con gli Ebrei furono: Francischus de Vimercate, d. Leonardus de Benzonibus, d. Leonardus Zurla, provvisori, nonché Carolus Benzonus, d. Manfredus de Licinis, d. Antonius de Morazio e Crisoforus Benenutus (123).

Senza dilungarci sui particolari, ne noteremo solo i punti essenziali; la condizione di base, su cui si insiste ripetutamente, è quella che già aveva caratterizzato le trattative del 1479: non fu più concessa ufficialmente la facoltà di mutuare, ma fu diminuito ulteriormente il tasso di interesse in base a cui era eventualmente tollerato il prestito, portandolo al 20%

Inoltre a tutti gli Ebrei, tranne Isacco e Leone, in quanto conosciuti, fu fatto l'obbligo di portare il segno distintivo, sotto pena di 20 soldi imperiali.

Un ulteriore sintomo dell'acutizzarsi della campagna antiebraica è dato dal capitolo che riguarda la vendita della carne; infatti i 'becharii' non potevano vendere animali uccisi da Ebrei, se non a particolari condizioni: la merce doveva essere contrassegnata da una « cedula papirii nigri » ed inoltre all'atto della vendita i 'becharii' dovevano specificare ai compratori che si trattava di « carnes interfecte per ebreos ». Era prevista, per chi contravvenisse, una pena altissima: 50 lire imperiali e la perdita della merce; si concedeva agli Ebrei di eleggere essi stessi due 'becharii', che si occupassero di vendere la loro carne, ma dopo averne fatto pubblico proclama, affinché tutti fossero a conoscenza di tale nomina (124).

I firmatari dei nuovi capitoli furono: Leo q. Bonaventure che aveva come socii Joseph e Leo q. Salomonis q. Lazari e Ysach q. Moysi de Candia, che aveva come socii Ysach e Leo de Feraria; fu data loro la possibilità di « revocare ad eorum libitum dictos socios » e di accogliere altri in loro vece, purché ne facessero comunicazione al Cancelliere del comune (125). Infatti accadde che nel dicembre del 1490 ad Isach si sostituisse Iulius q. Abbe de Candia (126), che


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(121) Reg. Provisioni, IX, f. LXII v.

(122) Lo stesso giorno si elessero gli ufficiali sugli incassi dei beni della Camera dei Pegni del Comune: Johannes Aluisius de Benzonibus e Christoforus de Cuxatris, ma con il salario ridotto a mezzo ducato, (rispetto a un ducato veneziano come si era deciso il 21 dicembre 1481) viste le eccessive spese che il Comune doveva sostenere ; il valore di un ducato è fissato a L. 4 s. 5 (Reg. Provisioni, IX, f. LXI r.).

(123) Reg. Provisioni, IX, f. CCCXCI v.-6 dicembre 1489.

(124) Reg. Provisioni, IX, f. CCCXCII r.-CCCXCIII v. (17 dicembre 1489) e X, 1. II r.-III v. (23 dicembre 1489).

(125) Ibid. 

(126) Reg. Ducali, I, f. CLXXXVII v.


Le nuove regole del 1479

 

Il Consiglio decise invece di scegliere tra due partiti diversi: o eleggere cinque cittadini che, nel mese di gennaio del 1479, cercassero altrove Ebrei che accettassero di «mutuare ad usuram » al tasso minore possibile, o, salva restando l'elezione dei cinque cittadini, si affidasse a questi l'incarico di sostituire Salomone ed Isacco, titolari dei due banchi, solo nel caso in cui si fossero reperiti Ebrei disposti a prestare ad un tasso inferiore. La votazione fu a favore del secondo, per un breve scarto di voti.

Furono eletti (117): Petrus de Benzonibus, d. Tomaxus de Zurlis Baptista de Terno. Cristoforus de Caneparis e Marcus de La Nuce (118)

Nel febbraio del 1479 si accettarono nuovamente Salomone ed Isacco, però non nuovi patti, sempre più restrittivi dei diritti da loro goduti in precedenza (119). Anzitutto, se la comunità avesse avuto bisogno di denari, essi sarebbero stati costretti a prestare, senza interesse, per un massimo di sei mesi, fino a 200 ducati d'oro. Il censo veniva considerato nel modo seguente: non si richiedeva il pagamento diretto, bensì la detrazione della metà del credito di 200 ducati cui abbisogna il Comune per pagare « guastatores tunc in patria serventes». Si accettava l'usura massima di 25 lire su 100 per ogni anno; l'interesse doveva essere calcolato solo sui giorni reali di prestito. Inoltre se si fosse verificato un aumento del tasso o dei giorni, essi sarebbero stati costretti a pagare alle persone interessate il quintuplo del sovrappiù.

Il 10 marzo dello stesso anno si decise definitivamente la questione; il censo veniva specificato in lire 80 annue, salvo restando le condizioni di pagamento precedentemente affermate, il tasso era del 25%, mentre per i giorni si discussero le eccezioni sollevate dagli Ebrei. Dato che essi chiedevano che per il primo mese fosse concessa la riscossione di tutto l'interesse, il consigliere, Manfredus de Licinis, legum doctor, propose un compromesso che fu accettato: i giorni inferiori alla quindicina furono rapportati a quindici, poi il conteggio avveniva giorno per giorno.

Ma il fatto nuovo si riscontra esaminando la ducale del 7 marzo 1479 (120) e parallelamente la provvisione di cui stiamo trattando: infatti in ambedue viene dichiarato che la concessione ufficiale fatta agli Ebrei è di «stare ec habi. tare cum eorum familiis ... in terra Creme » ma non quella di mutuare ad usura. Infatti non si doveva pensare che « datam fuisse ipsis ebreis licentiam ut sub usuris mutuent ». Certo, nel caso in cui « ipsos ebreos dicto durante decennio sub usuris dare contingant > lo avrebbero dovuto fare alle condizioni predette.

Si comprende chiaramente che la campagna antifeneratizia e antiebraica cominciava a realizzare i suoi intenti ed erano ormai finiti i tempi in cui l'ebreo era accettato e richiesto dalle autorità; d'altra parte altrettanto chiaramente è espressa la necessità di avere dei prestatori ebraici, per cui se ufficialmente non si concedeva la licenza, si fissavano però ufficialmente i limiti e la regolamentazione del prestito.


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(117) Reg. Provisioni, VIII, f. LXXX v.

(118) Appartenevano ovviamente alle più influenti famiglie cremasche. Di alcuni essi abbiamo parlato precedentemente a proposito della Camera dei Pegni.

(119) Reg. Provisioni, VIII, f. CI r.-V. (120) Reg. Ducali, I, f. CXCIV v.


Le tensioni con gli Ebrei e la necessità di danaro in prestito

 

di berlina: quindi non potevano entrare in possesso del pegno né ricevere oltre il tasso stabilito precedentemente.

Queste prese di posizione da parte dell'autorità riportano ancora una volta l'accento su una realtà della società del tempo: la scarsa disponibilità di denaro, da cui aveva origine un vasto giro di beni impegnati (sia presso la Camera dei pegni che presso gli Ebrei, ad essa anche ufficialmente legata) e il tentativo da parte delle autorità di ottenere vantaggi pecuniari in qualunque modo, lecito o meno.

Proprio per questo motivo i rapporti tra Comune ed Ebrei si fecero sempre più tesi, dato che le autorità continuavano ad aumentare le loro pretese per la riconcessione della condotta.

Il 1° dicembre 1468 (111), con notevole anticipo sulla data di scadenza, Salomon e Isach, per sé ed i propri compagni, chiesero di poter conoscere quale sarebbe stata la loro sorte futura, in modo tale da poter regolare i loro affari; si dichiararono disposti a rimanere a Crema « per l'amore che portano a tuta questa terra », anche se avessero avuto proposte più favorevoli da parte di altre città.

Il Consiglio, in data 6 dicembre (112), rese note agli Ebrei le sue proposte: il censo avrebbe dovuto essere di lire 60 imperiali ogni anno, il tasso di interesse di d. 4 per lira al mese. Gli Ebrei non accettarono tale proposta ed il Consiglio fu costretto a rivedere le sue posizioni. La considerazione in base a cui i consiglieri accettarono di rivedere le loro decisioni fu la assoluta necessità di qualcuno che prestasse ad usura: «difficile foret pecunias mutuo recuperare a Cristianis et indubie sequirentur ut Cristiani multi et in maiore numero feneratores multiplicareutur », nel caso in cui gli Ebrei non fossero stati accettati. Il male minore parve ancora quello di un accordo con gli Ebrei sull'interesse da loro richiesto di d. 5 per lira al mese (pari al 25% annuo). Venne posta una nuova condizione (113), cioè che essi non potessero costruire una sinagoga, sotto pena di 50 ducati d'oro; una revisione di tale decisione avrebbe potuto aver luogo solo nel caso in cui gli Ebrei avessero accettato di pagare un censo annuo di lire 80, anziché di lire 60: e così fu. Si inviò, in data 10 gennaio 1469 (114), una supplica al doge di Venezia perché accettasse quanto convenuto tra il Consiglio e gli Ebrei. Christoforus Mauro rispose, con lettera ducale (115) di conferma, vidimando l'aumento del censo a lire 80 annue, ma con la riserva « quod non possint facere sinagogam in Crema nec in Cremensi, sub pena ducatorum L ... sed bene possint habere in domo sua oratorium suum »

Le relazioni peggiorarono ulteriormente allo scadere della condotta: infatti la richiesta di riconferma per i dieci anni successivi trovò notevoli opposizioni tra i consiglieri del Comune, tanto da indurre gli Ebrei a ritenere terminato il loro contratto con Crema (116).


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(111) Reg. Provisioni, V, f. CL r.-V. 

(112) Reg. Provisioni, V, f. CLI r.-v. 

(113) Reg. Provisioni, V, f. CLII r. 

(114) Reg. Provisioni, V, f. CLXV v. 

(115) Reg. Ducali, I, f. CLXXXI r. 

(116) Reg. Provisioni, VIII, f. LXXX r.


Le lamentele dei cittadini cremaschi

 

pignerum Creme et pro executionibus tam realibus quam personali que contra debitores fiunt >>. Il compito era, a quanto sembra, talmente importante che non era ammesso un rifiuto da parte dei prescelti, sotto pena di 23 ducati d'oro da pagare alla Camera di S. Marco. La scelta, dopo che proposti molti cittadini cremaschi, cadde su Compagnus de Benzonibus, Manfredus de Licinis, Iegum doctor, Tomaxus de Zurlis e Christoforus de Canepariis. Assai interessante  notare che questi ultimi tre, come vedremo in seguito, furono tra coloro che portarono avanti le trattative per il rinnovo della condotta degli Ebrei nel 1479. L'accettazione ufficiale di quanto proposto dai quattro cittadini nominati sopra, da Leonardus de Benzonibus et Antonellus de Lollo (108), provisores et sindici, col consenso del podestà Marcantonius Maurocenus, avvenne in data 29 aprile (109).

Esporremo brevemente i punti essenziali di tali capitoli, in quanto, non facendo diretto cenno a rapporti con i prestatori ebraici, essi danno notizie interessanti sui reali aggravi cui venivano sottoposti i debitori da parte degli officiali e sui tentativi fatti dal potere centrale per contenere le richieste di denaro, che parevano essere esorbitanti, ma che rispondevano alla necessità di far fronte, in qualunque modo, alla carenza di denaro liquido.

Anzitutto i capitoli si richiamavano ad una lettera ducale del 2 agosto del 1456, in cui, date le lamentele sia degli abitanti di Crema che del contado « de excessivis et indebitis solucionibus acceptis ... per milites dominorum rectorum ... pro detentionibus quas faciunt de debitoribus ad instantiam cre. ditorum pro quacumque summa soldos venetos XXIII et XXXII et ultra », si fissavano i limiti della tassa cui era soggetto ogni pegno. Si precisava che in caso di contestazione del valore del pegno dovesse essere fatta una giusta stima da parte dei provvisori della Comunità o da persone elette da loro. Gli officiali potevano « pro huiusmodi detentionibus solim accipere pro quolibet detento » : soldi 4 veneti per bene fino ad un valore di L. 25 imperiali, s. 8 veneti per beni da L. 25 a L. 50 imperiali, s. 12 veneti per beni da L. 50 a L. 100 imperiali, fino ad un massimo di L. 16 per beni che superavano il valore di L. 100 imperiali. Le pene previste per i contravventori erano altissime: la perdita dell'incarico, la restituzione del pegno ed il pagamento di una ammenda di L. 10 imperiali. Il podestà stesso era ritenuto responsabile di ogni trasgressione, e tenuto, in questo caso, al pagamento di 100 ducati d'oro. Nel caso si giungesse poi alla vendita del pegno, dato che si richiedeva al debitore il pagamento di 8 denari imperiali per ogni lira di debito, necessitava una riduzione che fu fissata a 6 denari imperiali per ogni lira fino a 20 lire, denari 4 per ogni lira da 20 a 50 lire, denari 2 imperiali per ogni lira dalle 50 in su (110).

Si specificava ulteriormente che le autorità (milites, comestabiles, viatores et omnes alii) incaricate in tale Camera dei pegni non dovevano in alcun modo porsi contro i debitori, sotto pena della privazione dell'ufficio e di 1 giorno


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(108) Lo abbiamo già citato perché incaricato nel 1459 di seguire le trattative relative alla « ricondotta >> degli ebrei.

(109) I capitoli sono registrati sia nei libri di Provisione (VIII, CVIIII r.-CXI r.) sia nei libri delle Ducali (I, f. CLVII r.).

(110) In data 28 gennaio 1457.


Pignoramenti e pegni (segue)

 

colare disposizione che veramente, come notato in precedenza, una della principali fonti di denaro liquido erano i prestatori ebraici, anche nel caso in cui i cittadini non si fossero rivolti direttamente ai 'banchieri', questo rapporto veniva instaurato direttamente dall'autorità.

Si cercò di regolamentare questa situazione, tant'è che il 31 agosto 1451 (104) si decise di fissare alcuni punti: gli incanti dei « pignera que reposita sunt et reponantur ad Cameram pignerum terre Creme penes incantatores et datiarios datii dicte camere » dovevano essere fatti pubblicamente, alla presenza di un rappresentante del podestà, di un notaio del banco e di un ragioniere del comune. Se non si fossero rispettate queste norme e soprattutto se non ne fosse stato fatto un proclama pubblico, gli incantatori avrebbero perso il pegno e pagato in più 25 ducati d'oro per ogni vendita omessa.

Si richiese una ulteriore regolamentazione, con provvedimento del 21 ottobre 1451 (105) si chiariva che gli incanti avrebbero dovuto avere inizio il sabato seguente, cioè il 23 ottobre, e continuare così di seguito. L'incanto doveva necessariamente aver luogo (od almeno iniziare) il primo sabato seguente alla scadenza degli otto giorni dal pignoramento; era prevista una pena di 32 soldi per ogni incanto omesso.

Si può considerare a questo punto che, data la rapidità con cui si richiedeva l'incanto, le autorità avessero una notevole urgenza di disporre di capitali; il fatto che si insistesse sulla pubblicità dell'incanto e sulla pena per le omissioni indica chiaramente che dovevano essere assai numerosi i soprusi.

Questi rapporti tra Ebrei e Camera dei pegni del Comune durarono a lungo; una ducale del 1° ottobre del 1452 (106) autorizzò nuovamente il pignoramento dei beni « quia multi sunt retrogradi in solvendis debitis eorum tallearum et alliorum onerum in comuni Creme incombentium ». Il bene pignorato doveva essere riscattato entro due giorni (non più otto !) dal proprietario; se, per mancanza di denaro o per inadempienza non veniva riscosso poteva, a giudizio del debitore, essere posto direttamente all'incanto o posto ad usura presso gli ebrei. Se l'interessato non esprimeva il proprio parere, il console, o chi per lui avesse operato il pignoramento, poteva scegliere la sorte del pegno. Si può comunque avanzare l'ipotesi, anche se non verificabile, che molti dei beni messi all'incanto cadessero ancora in mano ebrea, dato che il pagamento doveva essere fatto in denaro liquido.

L'attività di pignoramento di beni e la successiva messa all'incanto fu certamente rilevante e costituì per gli ufficiali incaricati di ciò una notevole fonte di guadagno non lecito.

La situazione divenne evidentemente insostituibile verso il 1479, tant'è vero che in questo anno si decise da parte del Comune (107) di giungere ad una regolamentazione dell'operato della Camera dei pegni. Si elessero quattro cittadini che, insieme con il Rettore della città e i provvisori dessero forma ai capitoli che sembrassero loro opportuni « ad providendum capitalis et inconvenientis que quotidie fiunt pro pigneribus debitorum que portantur ad camera


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(104) Reg. Provisioni, I, f. LXXXI r. 

(105) Reg. Provisioni, I, f. LXXXVII r. 

(106) Reg. Ducali, I, f. CXLVI r.

(107) Reg. Provisioni, VIII, f. CVIII r. - CVIIII r.


Pignoramenti comunali e pegni per prestiti al Comune

 

al compromesso: l'interesse massimo richiesto dagli Ebrei doveva denari 5 per ogni lira al mese, salvo restando l'obbligo di portare il segno e di pagare 60 lire imperiali annue al comune; le autorità imposero inoltre un prestito di 50 ducati per quattro mesi, senza il pagamento di interesse.

Prestiti di favore al comune erano abituali in tutte le città: anzi, in alcune condotte erano sanciti da un capitolo apposito (97). Come infatti nota il Luzzatto (98), quando un comune si trovava in crisi finanziaria aveva due uscita: o gravare i cittadini di imposte, ma oltre un dato limite ciò non redditizio, o cercare prestiti; gli Ebrei, dopo i Toscani e i Lombardi, assolsero questo compito che, pur garantendo loro un rapporto più stretto con l'autorità era dannoso economicamente, perché non vi era quasi mai la sicurezza di vedersi restituiti i capitali prestati.

Gli Ebrei cremaschi, Leo, Salomon e Joseph, firmarono definitivamente la nuova condotta il 18 febbraio 1460 (99) e il 5 marzo seguente fu effettuato il prestito dei 50 ducati richiesti (100).

Vorremmo ora fare alcune considerazioni sui rapporti esistenti tra comune e prestatori ebraici, non a livello giuridico, bensì economico. Il Milano (101) giustamente nota che « non sfuggiva ad essi (principi e comuni), che il denaro che i banchieri ebrei fornivano a mercanti e artigiani e contadini era in gran parte lo stesso che essi dovevano poi versare nelle casse pubbliche sotto forma di balzelli ». Ciò significa che l'accettazione degli Ebrei in condotta era motivata, più che da considerazioni economiche e sociali, da interessi che il Milano definisce « politico-fiscali » (102); quindi il ruolo che essi consapevolmente o meno venivano ad assumere era di alleati del pubblico potere, A Crema questo rapporto economico fra Ebrei e Comune assunse forme non più indirette (cioè fornire denaro che sarebbe poi servito a pagare le tasse), ma dirette: gli stessi consoli impegnarono presso i prestatori quei pegni che avevano pignorato ai debitori della Camera del Comune.

Il 1° aprile 1451 il Consiglio generale di Crema (103) decise che i consoli maggiori o minori potessero « tradere sub usuris » qualunque pegno giunto alla Camera del Comune da parte dei debitori per le spese fatte nelle loro porte e vicinie, per le opere di abbattimento del castello di Ombriano o per qualunque altra causa, che non fosse però il pagamento della mercede dei consoli stessi.

Trascorsi otto giorni dal momento della consegna del pegno, essi erano liberi di portarli ai prestatori ebrei e di impegnarli a spese ed interesse del debitore. Lo stesso giorno venne proclamata pubblicamente una grida che rendeva noto il tenore della decisione del Consiglio. Risulta chiaro da questa parti-


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(97) A. MILANO, op. cit., p. 105.

(98) G. LUZZATTO, I prestiti comunali e gli Ebrei a Matelica nel sec. XIII, in Le Marche ', VII, 1907, p. 255.

(99) Reg. Provisioni, III, f. CVI v. - CVII r. 

(100) Reg. Provisioni, III, f. CXVI r.

(101) A. MILANO, I Monti di pietà contro il prestito ebraico, in « Scritti in memoria a Sally Mayer », Gerusalemme, 1956, p. 202.

(102) Ibid.

(103) Reg. Provisioni, I, f. LXI r.