La regolamentazione delle aste dei pegni

 

riguardava l'elezione di un ufficiale che si occupasse dei pegni degli Ebrei. In riferimento ad una ducale del 31 gennaio 1454 si dichiarava che, nonostante quanto convenuto precedentemente con i capitoli del 1450, se entro un anno il proprietario del pegno non lo avesse riscattato, gli doveva essere notificata la prossima scadenza. Mancando ancora il riscatto, il pegno sarebbe stato venduto all'asta da un pubblico ufficiale, incaricato dalla Repubblica di Venezia: gli Ebrei avrebbero dovuto essere soddisfatti del capitale, dell'utile nonché delle spese di incanto; nel caso in cui, detratta la somma totale, esistesse un sovrappiù, essa doveva essere restituita al proprietario del pegno. La nomina, dopo regolare votazione, fu attribuita a Jacomus Ferarius, speciarius (84).

Si trattava ovviamente di un tentativo da parte delle autorità di limitare la ricchezza che gli Ebrei stavano acquistando, potendo disporre a proprio piacere dei pegni non riscossi; nello stesso tempo era un modo per controllare la loro attività di prestatori.

Infatti con una ducale del 10 gennaio 1455 (85), il governo veneziano preciso ulteriormente la sua posizione, comunicando agli Ebrei i capitoli che, al di là di quanto deciso al momento della stipulazione della condotta, dovevano regolare la vendita dei pegni. L'incanto dei beni doveva essere fatto in luogo pubblico; il pegno messo all'asta sarebbe stato aggiudicato al miglior offerente (salvo restando che agli Ebrei doveva essere corrisposto il capitale che essi avevano prestato, l'utile che essi avevano accumulato e le spese). Se si fosse verificato il caso che la somma offerta non fosse sufficiente (cioè non coprisse capitale + utile + spese), l'ebreo non poteva essere costretto a vendere contro la sua volontà e il suo interesse. Quindi se dopo 3 incanti successivi non si fosse raggiunta la somma desiderata, l'ebreo poteva riscattare il pegno, pagando le spese di incanto; al proprietario restava ancora la possibilità di ritornarne in possesso pagando, entro tre giorni, quanto dovuto direttamente all'ebreo, che altrimenti ne sarebbe entrato in possesso.

È interessante notare che il pagamento dei beni acquistati all'asta doveva essere fatto «in dinario de oro o de moneda secondo se fano i pagamenti et farano ala camera de la nostra illustrissima signoria in Crema »; il trasporto dei pegni era effettuato a carico dell'officiale venditore, non degli stessi Ebrei. I forestieri si trovavano, al solito, in una condizione sfavorevole: infatti non potevano godere dei benefici dell'incanto ed i pegni non riscossi divenivano direttamente di proprietà dei prestatori; si specificava chiaramente che non potevano essere intesi come forestieri i soldati della Serenissima che avessero impegnato nel periodo in cui erano di stanza a Crema. L'officiale doveva, se richiesto dai prestatori, fare l'incanto anche due volte per settimana (la quantità dei pegni doveva essere quindi notevole !), sotto pena, per ogni omissione, di 1 ducato che doveva essere pagato alla Camera del Comune. L'officiale doveva


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(84) La famiglia Ferari abitava in Crema almeno dal 1285 (P. DA TERNO, op. cit., p. 127); aveva vaste proprietà nel contado nel '300 (Vairano, Pianengo). Si ricordano Antonius de Feraris : fu uno degli «elettori » dei Benzoni, il 12 novembre 1403 (P. DA TERNO, op. cit., 162); Andriolus de Feraris, proprietario di una casa nella vicinanza degli Spoldi nel 1423 (P. DA TERNO, op. cit., p. 183).

(85) Reg. Ducali, I, f. C r. - CI r. Si tratta di un lungo documento, in parte redatto in volgare.


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