Le autorità veneziane concessero la condotta per i dieci anni successivi, dal 1° gennaio 1450 al 1° gennaio 1460 (26); i contraenti erano gli stessi che avevano firmato i precedenti patti del 1447 con la Repubblica Ambrosiana. Si trattava di Leo q. Vidalis de Alamania e Salomon q. Lazari de Alamania, suo genero, cui veniva dato il permesso di tenere un banco e Joseph q. Hebrahe de Alamania e Bonaventura q. Mosci, cui ne era concesso un altro (27).
Era chiaramente specificato che gli accordi non interessavano solo le persone soprannominate, ma « eorum heredes, socii, famuli et coadiutores quos nunc habent et in futurum secum habebunt »; la comunità ebraica doveva essere quindi abbastanza numerosa, dal momento che ad ogni banco lavoravano attivamente almeno cinque o sei persone (28) e che la struttura familiare differiva dalla nostra ed era paragonabile a quella di tipo patriarcale. Il capo famiglia tendeva ad allargarla sempre più, chiamando presso di sé altre persone e, molto spesso, precettori per i figli (il livello di cultura degli Ebrei era in quei tempi più elevato della media) e servi in gran numero.
Si verificò in genere un fenomeno di questo tipo: ai tenutari di banchi di credito, se le condizioni di vita erano favorevoli e gli affari prosperavano, si aggregavano nuovi elementi, fino a costituire una comunità composta da un notevole numero di persone.
Anche a Crema gli Ebrei venivano autorizzati a «receptare in eorum domibus... quoslibet de eorum gente » (29), con la sola eccezione, di persone ribelli o bandite dalla Repubblica di Venezia, o provenienti « a loco morboso ». La condotta era quindi, come nota il Milano (30), la magna charta di ogni comunità ebraica che si veniva formando. Infatti, al di là della regolamentazione relativa al prestito ad usura, i capitoli si manifestano come specificazione dei privilegi giuridici che gli Ebrei acquisivano con l'accettazione della condotta; tali concessioni, che li mettevano sullo stesso piano degli altri cittadini ed anzi ne facevano, riguardo ad alcune situazioni, dei privilegiati, costituivano uno dei maggiori vantaggi della condotta. Il primo capitolo dichiarava infatti: « suprascriptis Ebreis reddatur idem ius tam in agendo quamque in defendendo quod redditur aliis cremensibus » (31). Era inoltre specificato che «nulla persona tam ecclesiestica quamque secularis » si poteva intromettere nei negozi né degli Ebrei nominati né degli appartenenti alla loro comunità, secondo i privilegi concessi « per sedem Apostolicam » (32).
A questo punto è indispensabile chiarire l'atteggiamento tenuto dall'auto- (segue nel prossimo post)
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(26) La durata della condotta variava da città a città; dieci anni rientrano nella norma.
(27) Il numero di banchi dimostra che Crema era una città di media importanza ; Padova, ad esempio, ne possedeva ben sette (A. CISCATO, op. cit., pp. 242-243); piccoli centri come Orzivecchi (P. GUERRINI, Gli Ebrei a Orzivecchi, ASL, a. 56, 1936, p. 525 s.) o Verolanuova (P. GUERRINI, Gli Ebrei a Verolanuova, ASL, a. 45, 1918, pp. 538-550) ne ospitavano solo uno, che durò tra l'altro pochi anni.
(28) A. MILANO, op. cit., p. 118.
(29) Reg. delle ducali, I, f. LIII v.
(30) A. MILANO, op. cit., p. 118.
(31) Reg. delle ducali, I, f. LIII r.
(32) Reg. Ducali, I, f. LIII v.
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